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Ryanair, Easyjet, Vueling, Iberia, Volotea, non potranno più richiamare lo sciopero come esimente in caso di ritardo aereo e cancellazione del volo.

Sempre più frequentemente, infatti, le compagnie aeree low cost, richiamavano l’esimente dello sciopero quale causa di forza maggiore.

L’abuso di tale giustificazione, ha portato la corte di Giustizia Europea a fornire alcuni chiarimenti.

Cosa fare in caso di cancellazione per volo per sciopero

Il primo elemento per valutare l’obbligo di risarcimento in caso il vettore richiami tale causa di giustificazione è l’avvenuta tempestiva comunicazione del ritardo o della cancellazione.

Il vettore aereo, in caso di cancellazione del volo per sciopero, deve indicare la natura dell’agitazione, le fasce orarie i voli garantiti e la data di riprotezione alternativa e l’obbligatoria informativa verso il passeggero.

Lo sciopero, infatti, ove incidente sull’operativo di un volo, deve essere tempestivamente comunicato al passegegro.

La Corte di giustizia Europea con la risoluzione C-28/20 ha confermato che una «circostanza eccezionale» esonera una compagnia aerea dall’obbligo di compensazione pecuniaria solo se questa è in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso al fine di evitare la cancellazione o il ritardo prolungato del volo.

Non si può̀, tuttavia, pretendere che essa acconsenta a sacrifici insopportabili tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.

Pertanto, secondo l’avvocato generale, la compagnia aerea deve avvalersi di tutti i mezzi leciti per difendere i propri interessi e, indirettamente, quelli dei passeggeri, tra cui chiedere ai giudici competenti di accertare l’illegittimità̀ delle azioni collettive e, se del caso, di disporne la cessazione.

Inoltre, il vettore aereo deve prevedere un margine di tempo sufficiente per rimediare agli eventuali imprevisti.

E’ fondamentale che la compagnia aerea non appena ricevuto avviso dello sciopero, organizzi le proprie risorse materiali e umane al fine di garantire la continuità̀ delle operazioni e agevolare l’accesso a voli su altre compagnie.

A tale conclusione la Corte arriva attraverso un percorso logico deduttivo basato sul presupposto che:

1.il diritto di intraprendere azioni collettive, quali appunto, lo sciopero, è un diritto fondamentale (articolo 28 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e dunque deve essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro.

2: lo sciopero in questione era stato organizzato nel rispetto della normativa nazionale e di esso era stato dato congruo preavviso alla compagnia aerea.

I principi offerti da parte della CGUE confermano, in sostanza, la responsabilità dei vettori aerei che richiamano impropriamente lo sciopero, senza la prova di aver informato tempestivamente i propri passeggeri.

SE NON HAI RICEVUTO UNA TEMPESTIVA INFORMATIVA DI UNO SCIOPERO DA PARTE DELLA COMPAGNIA AEREA ED IL TUO VOLO E’ STATO RITARDATO O CANCELLATO HAI DIRITTO AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO PER LA CANCELLAZIONE.

Sul punto, numerose sono le sentenze che grazie all’intervento del Team della Salvaviaggio e dei propri esperti, hanno sanzionato la condotta gravemente temeraria dei vettori aerei che hanno richiamato genericamente lo sciopero come causa di giustificazione:

Tra le molte si ricorda la sentenza di appello del Tribunale di Milano nella quale è stato confermato che i documenti prodotti da parte della Easyjet, in quanto generati dal sistema della stessa compagnia ed eccessivamente generici, non fossero assolutamente idonei ad assolvere il rigido onere probatorio in capo al vettore aereo.

– la Sentenza del Giudice di Pace di Milano, ha accertato la compagnia aerea per grave inadempimento contrattuale per la cancellazione del volo Valencia/Bergamo. Anche in tale giudizio era stato richiamato lo sciopero dei controllori di volo francesi quale causa della cancellazione.

– la Sentenza del Giudice di Pace di Milano, nella quale è stato accertato la compagnia Easyjet per grave inadempimento contrattuale per la cancellazione del volo Valencia/Bergamo. In tale giudizio Easyjet aveva richiamato lo sciopero dei controllori di volo francesi quale causa della cancellazione.

– la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, nella persona della Dott.ssa Carbone che con sentenza n. ****** ha condannato il vettore aereo Vueling al pagamento della compensazione pecuniaria e al risarcimento del danno per la cancellazione del volo Malaga/Roma. In tale giudizio la Vueling aveva richiamato quale causa dell’inadempimento il verificarsi di uno sciopero dei controllori di volo francesi.

– la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, nella persona della Dott.ssa Calò che sentenza n. ****** ha accertato la responsabilità della compagnia aerea per la cancellazione del volo e negata riprotezione, condannando la compagnia aerea Easyjet al pagamento in favore dell’attrice dell’importo di Euro 1877,89.

Merita anche citare la motivazione del  Tribunale di Roma nella sentenza n. ********, nella quale ha rilevato che: “In materia di trasporto aereo la causa di forza maggiore va ravvisata in quel fatto del tutto imprevedibile ed eccezionale, a fronte del quale l’azienda di trasporti aerei non possa in alcun modo provvedere a fornire il servizio cui si è impegnata nei confronti dell’utente, neanche ricorrendo all’offerta di un utile servizio alternativo a quello divenuto impossibile.

Per andare esente da responsabilità il vettore ha l’onere di provare l’eccezionalità dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Anche in caso di sciopero, come nel caso delle avverse condizioni meteorologiche, o, ancora, di problemi tecnici, occorre valutare caso per caso, se tali eventi costituiscano per le modalità in cui essi hanno avuto luogo in concreto, circostanze assolutamente insuperabili e del tutto inevitabili con riferimento allo specifico operativo del volo”.

A tali sentenze si aggiungono quelle relative all’onere di provare la sussistenza e la connessione dello sciopero con il volo cancellato:

Si richiama sul punto, quanto deciso da parte del Tribunale di Milano, con la Sentenza n. ******* nella quale è stata confermata la responsabilità della Ryanair per non aver versato in causa documenti, provenienti dall’Autorità di controllo del traffico aereo, relativi a speciali disposizioni emanate[…]

Si legge in tale pronuncia che Ryanair ha dimesso copia di schermate del computer relative al volo, cioè documentazione di formazione unilaterale ed interna della parte la cui rilevanza ed idoneità probatoria è stata sin dal primo giorno contestata da controparte, onde detti “documenti” non provano affatto che siano intervenute disposizioni amministrative recanti restrizioni dell’operatività dei voli ovvero recanti prescrizioni ulteriori (rispetto a quelle standard) in punto di operazioni prodromiche al volo […]Peraltro, anche a disaminare il contenuto di dette schermate, non risulta affatto che l’autorità di controllo del traffico aereo abbia impartito disposizioni speciali, ed imprevedibili, per l’operatività dei voli all’aeroporto di Milano Malpensa.

Giova richiamare sul punto, anche altro similare procedimento, definito da parte del Giudice di pace di Roma, con la sentenza n. ******, nel quale è stato rilevato con riferimento alla causa di giustificazione addotta da parte della compagnia aerea che “la competenza esclusiva a determinare le cause della cancellazione o il ritardo di un volo spetta al provider aeroportuale.

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