Il fondamento del risarcimento della vacanza rovinata tra e origine dalla decisione della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2002 C-168/00 – che, valutando la domanda di un turista insoddisfatto, ha confermato la sussistenza del danno da vacanza rovinata come danno morale risarcibile. Tale sentenza costituisce , dunque, il punto di riferimento giusirprudenziale per quanto riguarda il riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata.
In particolare la Corte di giustizia Europea ha messo fine e chiarità la disputa sulla risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto da parte del turista durante la propria vacanza statuendo la risarcibilità del danno morale ed accogliendo il principio secondo il quale il consumatore di servizi turistici ha diritto al risarcimento anche di tale voce di danno derivante dall´inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione del contratto turistico.
Tra le monte sentenze che hanno adottato il supremo orientamento della corte costituzionale spicca quella del Tribunale di Roma, sez. IX del 26 novembre 2003 , che in tema di danno da vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator, ha deciso che l´art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev´essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall´inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»”.
Dunque, il viaggiatore che non abbia potuto godere – anche solo parzialmente – della vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator, ha diritto al risarcimento oltre che delle spese sostenute per l´acquisto del pacchetto, anche del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, figura di danno morale eccezionalmente risarcibile, proprio come ritenuto dalla Corte di Giustizia europea.
Successivamente anche tutti i Tribunali si sono italiani si sono uniformati a tale principio, come ad esempio il Tribunale Marsala, che nella sentenza del 05 aprile 2007 in materia di – smarrimento del bagaglio in regime di viaggio organizzato ha confermato la responsabilità contrattuale verso il tour operator – e la sussistenza – responsabilità contrattuale verso il vettore aereo -ed ovviamente la sussistenza – danno da vacanza rovinata. E stato altresì confermato in tale sentenza che, nell´ipotesi di viaggio “tutto compreso”, laddove siano smarriti i bagagli, i soggetti danneggiati possono agire sia verso il tour operator responsabile dell´organizzazione complessiva della vacanza, che verso il vettore aereo (ovvero altro soggetto addetto al trasporto) per lo smarrimento effettivo dei bagagli e la vacanza rovinata.
Tale principio, tra l´altro era già stato confermato dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia – in data 29 marzo 2005 – da parte del giudice Giudice dott. Giovanni Caparco nei confronti del Tour operato considerato responsabile della perdita dei bagagli.
Moltissime sentenze si sono poi succedute nel panorama giurisprudenziale italiano toccando le più variegate esperienze e problematiche turistiche sino ad arrivare a quella della Cassazione civile , sez. III, del 24 aprile 2008 n° 10651 con cui la Suprema corte ha stabilito che il tour operator risponde dei danni nel caso in cui la spiaggia ove si trova il villaggio turistico non sia praticabile, senza che sia offerta una soluzione alternativa valida.
A tali fattispecie devono essere ovviamente equiparate tutte quelle relative all´assenza delle caratteristiche del viaggio pubblicizzate nei depliant illustrativi consegnati dalle agenzie di viaggio o nei siti web che rappresentano il caso più esemplare e caratteristico dell´inadempimento contrattuale per aver venduto al turista un servizio turistico differente da quello proposto “aliud pro alio”.
Avv. Fabio Collavini