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Il tour operator non può disinteressarsi dei propri assistiti in caso di interruzione del viaggio per una causa di forza maggiore.

Con una recente sentenza la n. 8663 del 11 dicembre 2008, è stato confermato che in caso di interruzione del viaggio a causa della neve presso uno scalo aeroportuale intermedio, il tour operator deve riproteggere unitariamente tutto il gruppo di turisti nel rispetto di tutte le condizioni ed i servizi di viaggio concordati.

All´esito di tale importante pronuncia giurisprudenziale, dunque, i Tour operator non potranno più richiamare la causa di forza maggiore per negare la propria responsabilità e giustificare la carenza di assistenza ai viaggiatori.
Il motivo di tale importante decisione si fonda sul principio che il contratto di vendita di pacchetti turistici per viaggi e vacanze “tutto compreso”, è regolato dal combinato disposto dell´art. 1470 C.C. e del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 e, in particolare per quanto in esame, dagli artt. 91 e seguenti.

In base a tale normativa quando una parte essenziale dei servizi turistici convenuti non può essere effettuata, l´organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, che non devono, peraltro comportare oneri a carico del consumatore, oppure rimborsa quest´ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, fatto salvo comunque il risarcimento del danno.

Inoltre, nel caso in cui non fosse possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero il consumatore non l´accetti per motivi giustificati, l´organizzatore è tenuto a mettergli a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza.

Nonostante questi siano principi oramai chiari ed assodati nel settore dei viaggio organizzati sorprende nel caso di specie la condotta del Tour operator, che, faticosamente raggiunto via telefono da parte dei turisti bloccati dalla neve presso lo scalo aeroportuale, senza offrire alcuna assistenza, si è limitato a rispondere ai propri assistiti di trovare autonomamente una soluzione al trasporto, precisando addirittura che la rinunzia al viaggio avrebbe comportato irrimediabilmente la perdita del corrispettivo versato da ciascuno.

Nel merito dei fatti oggetti della pronuncia in esame, non vi è dubbio che il blocco dei voli dallo scalo aeroportuale di Milano Malpensa a causa della neve non possa di per sé essere addebitata alla responsabilità dell´organizzatore del viaggio, essendo causata da ragioni di forza maggiore.

E´ tuttavia fuor di dubbio che il venir meno del preventivato volo da Malpensa onerava il Tour Operator, in quanto tale, a riprogrammare immediatamente il pacchetto turistico venduto ai propri turisti, offrendo altra data ed ora di partenza, altro scalo ed altra coincidenza nel caso di specie per la località di destinazione.

Detta riprogrammazione del viaggio per ragioni di forza maggiore, avrebbe dovuto prevedere un analogo numero di giorni di vacanza ed analoghi tempi di percorso delle distanze (trattandosi di un viaggio itinerante), diversamente infatti, si sarebbe determinato uno sbilanciamento del sinallagma insito nel contratto stipulato con il tour Operator, venendo a mancare la prestazione della specifica esperienza e capacità operativa dell´Operator in campo turistico, che ha indotto l´affidamento del consumatore a contrarre.

Correttamente dunque è stato deciso che l´organizzatore del Viaggio avrebbe dovuto, al momento stesso della notizia di blocco dei voli da Milano-Malpensa, riprogrammare il pacchetto, offrendo agli acquirenti un pacchetto turistico analogo (per durata e tempi di percorso), con diritto per tali turisti di accettare, oppure di essere rimborsati della differenza tra quanto originariamente previsto e quanto goduto (nel caso inesistente, essendosi il blocco dei voli verificato in fase di partenza).

In modo ineluttabile dunque il Giudice di Pace di Verona ha accolto la domanda di restituzione integrale del prezzo del pacchetto oltre alla domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata, quale pregiudizio subito dai turisti in dipendenza del mancato adempimento della convenuta alle obbligazioni insite nella attività di tour operator, altresì previste e regolate dal D.Lgs. n. 206/05, equitativamente liquidato in ragione delle giornate inutilmente perse nel tentativo di un viaggio non adeguatamente organizzato, delle spese sostenute per vanamente recarsi da Verona a Milano-Malpensa, per tentare contatti con la convenuta, per vitto e alloggio non goduti, nonché per lo stress ed i disagi subiti in Euro 400,00 a turista oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

Avv. Fabio Collavini

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