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Non è una contestazione isolata quella di un servizio spesso non corrispondente alle garazie contrattuale da parte del tour operator Alpitour, come confermato anche dalla Cassazione nella sentenza 3256 del 2012

D’altro canto è principio assodato che sei servizi fruibili nel villaggio non rispecchiano gli standard qualitativi previsti nel contratto, l’organizzatore del viaggio è tenuto a risarcire il turista.

Secondo la Cassazione, pertanto, le attività indicate dal depliant fanno parte del pacchetrto turistico e non sono meri accessori rispetto all’ospitalità.

Quello che stupisce è che per accertare tale logico principio siano stati necessari ben tre gradi di giudizio, nei quali la tesi della Alpitour è stata avallata da parte della magistratura di merito, sempre più incline a tutelare le posizioni di dominanza dei grandi gruppi imprenditoriali, in danno dei turisti.

Sorprende che i giudici di merito a distanza di anni e dell’orientamento pressochè costante della Cassazione non basino le proprie decisioni sulla la causa concreta del contratto, costituita dalla «finalità turistica».

Deve essere fatto pertanto un plauso speciale per la famiglia di viaggiatori che ha sostenuto a proprie spese un lungo iter processuale per accertare che ritrovarsi in un villaggio caratterizzato da una spiaggia angusta e poco balneabile a causa dell’eccessiva presenza di imbarcazioni ormeggiate, un servizio di intrattenimento baby club poco professionale, configuri l’inadempimento contrattuale della Alpitour ed il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata.

E’ dovuto il risarcimento anche se parte dei servizi o degli optional acquistati  sono stati venduti a prezzo forfettario.

La cassazione ha dunque confermato, contrariamente a quanto dichiarato dai giudici di merito di primo e secondo grado che li servizi spiaggia attrezzata il miniclub, la piscina e l’animazione per bambini, ove carento danno diritto al passeggero a richiedere il danno da vacanza rovinata.

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