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Quali sono i diritti del passeggero in caso di volo cancellato e di ritardo prolungato? Che diritti ha il consumatore che si trova ad attendere in aeroporto la partenza del proprio volo? Cosa spetta al passeggero in caso di grave ritardo e/o overbooking? Quando la compagnia può rifiutare il pagamento della c.d. “compensazione pecuniaria”? Può la compagnia aerea negare il risarcimento del danno per volo cancellato?

A tutte queste domande ha risposto la sentenza del Giudice di Pace di Roma che ha condannato la compagnia aerea Vueling a risarcire il passeggero per i danni causati dalla cancellazione del volo.

Cosa fare nel caso di negato imbarco aereo, negato rimborso del biglietto e negata compensazione: il caso

Il protagonista degli sfortunati eventi, nell’estate 2019, acquistava un biglietto con la compagnia aerea Vueling da Ibiza a Olbia. Vueling, senza preavviso e all’ultimo momento, cancellava il volo senza tener conto dei diritti dei passeggeri e abbandonando i viaggiatori in aeroporto per 24 ore, senza alcuna assistenza.

Solo dopo una notte trascorsa in aeroporto, i clienti venivano imbarcati su di un volo diretto, tuttavia, verso il differente aeroporto di Alghero.

Il passeggero arrivava a destinazione con ben 24 ore di ritardo e senza avere ricevuto alcuna assistenza. Inoltre, Vueling dopo aver negato l’imbarco e il rimborso del biglietto, si rifiutava di corrispondere la compensazione pecuniaria e il dovuto risarcimento danni per volo cancellato, previsti dal Regolamento (CE) 261/2004 e dalla Convenzione di Montreal.

Per tale ragione, il passeggero si rivolgeva per il volo cancellato al Giudice di Pace di Roma, chiedendo tutela dei propri diritti ed in particolare il risarcimento per quanto accaduto. Il Giudicante riteneva di accogliere tutte le domande attoree, stante la piena ed assoluta responsabilità di Vueling per il disservizio contestatole.

Volo cancellato: i diritti del passeggero

In questo specifico caso di cancellazione volo, la sentenza del giudice di pace di Roma conferma che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) 261/2004, “in caso di cancellazione del volo ai passeggeri interessati:

  1. è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 8 (…);
  2. è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 9, par. 1, lett. a) e dell’art. 9 par. 2;
  3. spetta la compensazione pecuniaria del vettore operativo a norma dell’art. 7”.

Secondo il suddetto art. 7 “i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km. Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo”.

Ai sensi dell’art. 8 spettava al passeggero l’imbarco su un volo alternativo. Nel caso in esame, la Vueling non ha offerto al passeggero un volo alternativo a quello cancellato, imponendo un volo sulla differente destinazione di Alghero, con tutti i disagi connessi.

Ex art. 9 spettava inoltre al passeggero assistenza consistente nella fornitura di pasti e bevande, in congrua relazione alla durata dell’attesa, oltre al diritto di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica, servizio assolutamente non posto a disposizione nel caso di cui alla presente sentenza.

Vueling, quale unica giustificazione sosteneva che l’improvvisa cancellazione del volo fosse dipesa da circostanze eccezionali, che escluderebbe il diritto del passeggero a vedersi riconoscere il risarcimento per il volo cancellato. Tuttavia la compagnia aerea non provava tale esimente.

Il Giudicante di Roma, contestando l’assenza di elementi probatori a supporto della difesa della compagnia aerea, condannava Vueling, sia alla compensazione pecuniaria dovuta in caso di cancellazione ove il volo arrivi a destinazione con 2 ore di ritardo, sia il risarcimento del danno morale da ritardo aereo ai sensi dell’art. 22 della convenzione di Montreal.

La sentenza in esame ha inquadrato correttamente il risarcimento del danno per volo cancellato, condannando la compagnia aerea sia a corrispondere:

Risarcimento per danno supplementare: ecco come si comportano le compagnie aeree

È molto frequente tra le compagnie aeree, in caso di ritardo grave, offrire al passeggero la sola compensazione pecuniaria ignorando in questo modo il recente orientamento giurisprudenziale che prevede, in questi casi, anche il risarcimento del danno supplementare, previsto dall’art. 22 della convenzione di Montreal.

Nel caso in esame, Vueling oltre ad aver negato l’imbarco al passeggero su un volo alternativo, come previsto dalla normativa vigente, ha offerto quale unica soluzione, un volo su di un altro aeroporto costringendo il viaggiatore a raggiungere la destinazione finale in pullman. Questo aspetto ha portato il Giudicante a richiedere: il risarcimento per il volo cancellato e il risarcimento per il danno morale e per i disagi subiti dal passeggero.

Il giudice di pace ha dunque condannato Vueling all’importo di Euro 1.750 qualificando in 1.500 il danno morale da ritardo aereo, per l’elevata gravità dell’accaduto.

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