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Con sentenza di appello del 2020, il Tribunale di Roma ha riformato la motivazione del giudice di primo grado  affermando il diritto di ricevere un risarcimento in relazione  alla “perdita di tempo” ingiustificata, ossia concretante inadempimento ovvero inesatto adempimento, senza che questi sia onerato dal fornire la prova della quantificazione economica dello stesso (CGE 19.11.2009, nei procedimenti riuniti C-402/07 e C- 432/07; CGE, Grande Sezione 26.2.2013 in C-11/11; CGE 23.10.2012 in C-581/2010).

Ma cosa è cambiato

Il Tribunale di Roma ha dato una lettura obiettiva e coraggiosa di quanto aveva già chiarito la Corte di giustizia europea con sentenza del 13 ottobre 2011 in C-83/2010.

Illogico sarebbe stato avallare le tesi dei vettori aerei dirette negare in Italia il danno morale da ritardo aereo previsto dalla Convenzione di Montreal, avendola l’Italia ratificata e assorbita come legge dello stato.

Pertanto oltre ai caratteri minimi risarcitori predeterminati da parte del Regolamento CE n. 261/04 (denominati compensazione pecuniaria), il Giudice nazionale ha la facoltà̀, nel rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal, oppure, ma solo in mancanza di ratifica da parte di questa, in base al diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo.

Da tali principi emerge chiaramente la finalità̀ della normativa sovranazionale applicabile in tema di trasporto internazionale di evitare difformi valutazioni in base alle normative interne di ciascun Stato parte.

Il risarcimento deve essere proporzionale al ritardo procurato

La scelta della tempistica del ritardo sull’arrivo a destinazione è dunque l’unico parametro adoperabile dal giudice nazionale nella determinazione del quantum risarcitorio dovuto al passeggero.

Non sussiste più alcun dubbio nell’obbligo dei vettori non comunitari, come Emirates, Delta Airlines, Qatar, Air China, American Airlines, United Airlines, di risarcire il passeggero che subisce un ritardo rilevante superiore alle 3 ore.

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