Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere un'ottima esperienza sul nostro sito.
Cliccando OK ci confermi che sei d'accordo OK APPROFONDISCI
Scarica ora la nostra App.
Avrai assistenza immediata!

La corte di Giustizia Europea con la sentenza 12 giugno 2020, causa C-832/18 ha confermato il risarcimento del danno anche in caso di ritardo sul volo di riprotezione.

Il passeggero ha dunque diritto al doppio risarcimento:

Due ritardi aerei = due compensazioni pecuniarie

La Corte di Giustizia europea mette fine alla problematica della duplicazione del risarcimento del danno da ritardo aereo con riferimento al ritardo del volo di riprotezione.

In passato le compagnie aeree ed alcuni giudici – sempre pronti a contestare le richieste dei passeggeri- negavano il diritto dei viaggiatori al risarcimento anche della cancellazione del volo alternativo, ritenendo che si verificasse una duplicazione del danno.

Con la sentenza 12 giugno 2020, causa C-832/18 viene confermato che passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria sia per la cancellazione del volo originario che per il ritardo del volo alterativo offerto dalla stessa compagnia aerea, aderendo alal tesi avanzata sempre da parte dei legali della Salvaviaggio.

I Fatti

A causa di un guasto tecnico ad un aeromobile una compagnia aerea era costretta a cancellare l’operativo di un volo diretto in asia.

In ossequio al Reg. Ce 261/04 offriva ai passeggeri la compensazione pecuniaria di Euro 600, concedendo un volo di riprotezione.

Sennonché anche tale secondo volo subiva un ritardo grave.

Alle legittime richieste dei passegegri di una nuova compensazione attesa la novazione del contratto di trasporto, il vettore aereo si opponeva, facendo sorgere un contenzioso giudiziario.

La compagnia aerea si rifiutava di conferire il secondo risarcimento affermando che il guasto tecnico alla macchina avrebbe determinato una causa di forza maggiore, esimente di ogni compensazione pecuniaria.

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia Europea

La  Corte di Giustizia è stata interrogata sulla interpretazione delle norme contenute nel Regolamento 261/2004.

In particolare se il Regolamento 261/2004 (art. 7 paragrafo 1) vada interpretato nel senso che il passeggero, già risarcito per la cancellazione del volo, abbia diritto ad una nuova compensazione, allorché il volo alternativo offerto dalla stessa compagnia aerea, subisca un ritardo suscettibile di rimborso.

Il contesto normativo

Il quesito posto alla Corte di giustizia europea riguarda l’interpretazione dell’art. 7 in relazione all’art. 5 del Regolamento 261/2004, con riferimento ai casi di:

  • negato imbarco,
  • cancellazione del volo,
  • ritardo prolungato.

Tale articolo prevede un risarcimento progressivo in relazione alla tratta di:

  1. 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  2. 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  3. 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

La compensazione è invece esclusa ai sensi dell’art. 5 .3, nel caso sussista l’esimente della circostanza eccezionale che non si sarebbero comunque potute evitara, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

È dovuta la doppia compensazione anche sul volo alternativo

Il iudice europeo confermato che il Regolamento europeo si applichi sempre, nel caso i passeggeri:

  • dispongano di una prenotazione confermata, oppure
  • siano stati trasferiti da un vettore aereo (o da un operatore turistico) dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

Pertanto il passeggero che abbia accettato il volo alternativo, ha diritto al risarcimento ulteriore se tale volo arriva a destinazione con almeno tre ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Spetta, pertanto, la doppia compensazione al passeggero, se il ritardo si verifica sul volo di riprotezione.

Il primo considerando del richiamato regolamento comunitario  è infatti quello di garantire un elevato livello di protezione, tale che non sarebbe giustificabile non applicare la compensazione pecuniaria in caso il ritardo aereo si riproponesse anche nel secondo volo a causa della responsabilità del vettore aereo.

La sentenza in commento conferma che bisogna contestare l’orientamento ostativo della magistratura che non tutelano i diritti dei passeggeri, disapplicando la normativa.

È dunque necessario affidarsi nella scelta del professionista o del servizio di assistenza ad esperti del diritto turisticoin grado di garantire una analisi personalizzata di ogni richiesta di assistenza, che non si fermano di fronte a decisioni illoghiche di chi non rispetta i diritti dei viaggiatori.

Il Team di Salvavaiggio.com ha come obiettivo principale quella di tutelare ed assistere a 360° il passeggero, delineare una strategia diretta al massimo risultato, senza mai tralasciare la finalità principale di dare voce ai passeggeri ed ai turisti.

Per ogni informazione sui nostri servizi, scarica la nostra App o contattaci anche via WhatsApp, da oggi h 24.

RICHIEDI DI VISIONARE I CASI VINTI, E CONDIVIDI CON IL NOSTRO TEAM LA TUA ESPERIENZA, PER UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SEMPRE MIGLIORE

Contattaci: Via e mail su info@salvaviaggio.com
Utilizzando la nostra APP: App:Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.w2e.salvaviaggio
App da iOS: https://apps.apple.com/it/app/salvaviaggio/id1451313083
Compilando il nostro modulo di assistenza
Telefonicamente 0683956409

Salvaviaggio è sempre al tuo fianco per ogni informazione.

Hai avuto problemi con il tuo volo?

Raccontaci cosa è successo.
Grazie ai nostri rapporti diretti con le principali compagnie aeree, troveremo il modo migliore per aiutarti.



Si, autorizzo la Salvaviaggio.com al trattamento dei dati inseriti in questo modulo.
Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs 196/2003, le informazioni raccolte verranno trattate elettronicamente per le sole finalità della Salvaviaggio.com. E' possibile in ogni momento chiedere di poter modificare, consultare, opporsi al trattamento dei dati inviando una mail a info@salvaviaggio.com.


Come funziona

icona aereo

1

Presenta la richiesta di rimborso

Occorrono soltanto pochi secondi per completarla! Potrai subito scoprire l‘ammissibilità della richiesta e l‘entità del risarcimento.

Lottiamo per I tuoi Diritti

Il nostro team di esperti verificherà approfonditamente l‘ammissibilità, contattando le compagnie aeree e collaborando con le autorità.

2

3

Ricevi GRATIS il tuo Risarcimento

Dopo aver ricevuto il risarcimento provvederemo a trasferire il denaro. Il nostro servizio è TOTALEMNTE GRATUITO. Nessun pagamento in caso di insuccesso.

Rimborso al 100%

Avrai il 100% del Rimborso. Non tratteniamo nessuna commissione, sarà la compagnia aerea ad evadere il nostro compenso.

icona ok

Perché Sceglierci

Avv Collavini
  • Siamo gli unici professionisti del settore, con esperienza ventennale nell’ambito turistico
  • La rapidità nell’avvio delle pratiche per noi è fondamentale
  • Ti offriamo un’assistenza 24 ore su 24 tempestiva e costante, seguendoti passo dopo passo
  • La trasparenza del nostro lavoro è la caratteristica che più ci contraddistingue


Una squadra di professionisti per offrirti assistenza costante e completamente GRATUITA, Un team di esperti nel settore del turismo con ESPERIENZA VENTENNALE, Sempre operativi per offrirti un servizio qualificato e professionale 24H AL GIORNO, Ti aiutiamo a ottenere la compensazione pecuniaria e il RISARCIMENTO DEL DANNO
100 %
assistenza
gratuita
12.000
casi
in 20 anni
20
anni di tutela
dei passeggeri
99 %
feedback
positivi
24 h
assistenza gratuita
Fai valere i tuoi diritti!
Il servizio è gratis per te, ogni spesa sarà a carico della compagnia aerea.
Il nostro team di avvocati richiederà il rimborso del biglietto e il risarcimento del tuo danno.