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Se stai cercando informazioni su come ottenere il risarcimento del danno da ritardo aereo o cancellazione del volo, o, come alcuni affermano impropriamente, il rimborso relativo al ritardo subito con Iberia, dovresti leggere la sentenza che abbiamo ottenuto in favore dei nosti assistiti.

Riteniamo, infatti, che sia fondamentale comprendere il perchè si ha diritto ad un risarcimento del danno da ritardo aereo sino all’importo di 5.800 euro e non solo una compensazione pecuniaria di 250, 400 o 600 euro.

Aiuta tale finalità una recente sentenza di appello vinta dai legali della Salvaviaggio, nella quale viene chiarito che:

I diritti minimi dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli aerei, smarrimento dei bagagli, sono fissati dal Regolamento CE n. 261/2004, che pone a carico delle compagnie aeree precisi obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria.

Detto regolamento ha istituito una vera e propria “Carta dei diritti del passeggero” (direttamente applicabile negli Stati membri e rinvenibile sul sito internet dell’ENAC) relativa ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione per un aeroporto comunitario quando la compagnia aerea è comunitaria.

La Corte di Giustizia ha altresì precisato che le discipline di cui al predetto Regolamento e alla Convenzione di Montréal sono fra loro compatibili e non si escludono l’un l’altra (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 10.1.2006, C-344/04 International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association / Department for Transport). Infatti, ben può l’Unione Europea prevedere una concorrente disciplina, anche migliorativa, per assicurare tutela agli interessi dei passeggeri (v. anche Cass. 1584/18 cit., che parla di “due discipline compatibili e congiuntamente applicabili, senza antinomie”).

Viene quindi in rilievo l’art. 7 del Regolamento CE 261/2004, che prevede il “diritto a compensazione pecuniaria”, cd. denied-boarding compensation, predeterminando importi fissi in base alle tratte (espresse in chilometri), che la compagnia aerea deve corrispondere non solo in caso di cancellazione ma anche in caso di ritardo (oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all’assistenza specifica): “1…i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EUR per tuttele tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”.
E’ peraltro principio ormai consolidato che il sistema della compensazione pecuniaria operi anche nei casi di ritardo prolungato del volo oltre le tre ore rispetto all’orario di arrivo programmato, dovendosi equiparare tali casi a quelli di negato imbarco o cancellazione. Ed invero, come affermato dalla Corte di Giustizia Europea, sulla scorta del principio di parità di trattamento, “Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo” (Corte di Giustizia Europea C-402/07 Sturgeon 2009). Analogamente, con la successiva sentenza del 26.2.2013 (nella causa C-11/11 tra Air France e Heinz – Gerke Folkerts e Luz – Teresa Folkerts) si stabilisce che “allorché subiscano un ritardo prolungato, ovvero di durata pari o superiore a tre ore, i passeggeri dei voli in tal modo ritardati, analogamente ai passeggeri il cui volo iniziale sia stato cancellato […] dispongono di un diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Regolamento n. 261/2004, dal momento che subiscono una perdita di tempo irreversibile e, di conseguenza, un disagio analoghi” (v. anche, negli stessi termini, sentenza 23.10.2012 nella causa C-344/04 International Air Transport Association, dove si afferma che “il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri).

Pertanto, al fine di evitare ingiuste differenziazioni e di rafforzare la tutela di tutti i passeggeri (scopo primario del Regolamento CE, come emerge anche dagli iniziali “considerando”), si è ormai radicata un’interpretazione estensiva della normativa citata, nel senso di applicarla anche ai casi di ritardo prolungato (v. anche art. 2.4 della Carta di Diritti del Passeggero, su sito ENAC).

Va poi rilevato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal, intitolato “Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci”, recita, al primo comma, che “1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero (pari a circa € 5.800,00 alla data del 15 dicembre 2021)”. L’art. 29, quindi, stabilisce che “Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio”.

Si osserva peraltro, alla luce dei “considerando” del Regolamento CE 261/2004 (n. 22) e dell’art. 12, che la specifica disciplina in esso contenuta non preclude in ogni caso il diritto del passeggero di agire per il risarcimento degli ulteriori danni patiti dinanzi alle competenti sedi giurisdizionali, salvi gli anzidetti limiti previsti dalla Convenzione di Montréal (al riguardo v. ex multis Tribunale di Palermo 16/01/13, secondo cui “In caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero, cumulativamente, gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, ossia l’assistenza ex artt. 8 e 9, la compensazione pecuniaria ex art. 7 e l’“eventuale risarcimento complementare””).

E’ inoltre utile citare, a proposito di oneri probatori, la recente ordinanza della Cassazione dd. 23/01/18 n. 1584, la quale, con riferimento al caso di un viaggiatore che, a causa di un ritardo di oltre quattro ore del suo volo, aveva perso la coincidenza con un secondo volo, ha affermato il seguente principio di diritto: “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio oaltra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004”.

Infatti, rileva la S.C. che sia la Convenzione di Montréal che il Regolamento CE n. 261/2004 affermano un principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo, e tale presunzione è superabile solo con la prova da parte della compagnia aerea del caso fortuito o della forza maggiore, che si concretizza nella dimostrazione di non aver potuto “impedire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto”. Il Regolamento CE n. 261/2004 introduce quindi una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l’inesatto adempimento (ritardo) del vettore genera obblighi risarcitori; tuttavia, in assenza di norme ad hoc relativamente all’onere probatorio, si dovrà ricorrere ai principi generali in tema di responsabilità del debitore ex art. 1218 cod. civ., nonché ai criteri ordinari di riparto di cui all’art. 2697 c.c. e connessa interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass. sez. un. 13533/01 e 15659/11), tenuto conto altresì del principio della “prossimità della prova” (infatti, mentre il passeggero non ha una disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aereo, il vettore, al contrario, ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato).

Tutto ciò premesso, si osserva che, nella fattispecie in esame, il fatto del ritardo di almeno 8 ore (quanto al volo da Venezia a Londra) è in realtà in sé pacifico, né è stato allegato (e tanto meno provato) un qualche fatto estintivo o modificativo del corrispondente obbligo del vettore Ryanair (di assicurare la tempestività del viaggio), ossia un qualche caso fortuito, forza maggiore od altro fatto non imputabile.

Venendo quindi al quantum debeatur, va rilevato che gli appellanti hanno infine indicato in € 1000 la somma complessiva per ciascuno richiesta, di cui € 400,00 per compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) 261/04 ed € 600 (invece di € 1.500,00), “a titolo risarcitorio per il grave inadempimento contrattuale ex artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal”, ivi incluso l’importodi € 250,00 per ciascuno per la mancata informativa e assistenza; salva diversa determinazione in via equitativa.
L’appellata ha invece offerto, già in primo grado, la somma di € 250,00 per ciascuno degli istanti, per la sola compensazione pecuniaria, rilevando trattarsi di distanza (quella tra gli aeroporti di Treviso e di Londra Stansted) di 1.107 km, inferiore ai 1500 km.

Si ricorda in proposito che la sentenza 83/11 della Corte di Corte di Giustizia Europea (pronunciata all’esito di rinvio pregiudiziale di giudice spagnolo), sulla base di una lettura combinata e coordinata del Regolamento CE 264/01 e della Convenzione di Montreal (v. specialmente art. 22), ha precisato che la nozione di «risarcimento supplementare» dalla prima contemplata consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla predetta convenzione o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno morale occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Infatti, il «risarcimento supplementare» è destinato a completare l’applicazione delle misure uniformi e immediate previste dal regolamento 261/2004, consentendo quindi ai passeggeri di ottenere il ristoro del danno complessivo, materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali, alle condizioni e nei limiti previsti dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale.

In effetti, senza dover scomodare le categorie del danno “esistenziale” o “alla vita di relazione” e connessi noti principi (quali quelli circa atipicità dei danni “patrimoniali” e “tipicità” di quelli “non patrimoniali”, siccome affermati dalle pure note sentenze gemelle della Cassazione nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008), dal complessivo contesto normativo, internazionale e comunitario, di cui sopra emerge piuttosto la previsione e tipizzazione di un danno da ritardo aereo, da intendere in senso sia materiale che morale, e perciò risarcibile in quanto tale, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea.

Il corrispondente ristoro non potrebbe dunque esaurirsi nella sola “compensazione” di cui all’art. 7 Reg. 261/04 – che si limita invero a indicare importi minimi, del tutto fissi e rigidi -, dovendo altresì evidentemente modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Tra queste, rileva certo lastessa durata del ritardo, quale tipica variabile rispetto alla prevista soglia di offensività; ovvero, in altri termini, se il lasso temporale minimo risarcibile è stato stabilito in 3 ore, appare del tutto logico, e coerente col sistema, ritenere che un ritardo protratto per 8 ore (a parità di distanza) debba essere risarcito in misura proporzionalmente superiore alla richiamata soglia minima di risarcimento di € 250; una siffatta impostazione ben si accorda con il sistema di tutela voluto dagli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, dove infatti la stessa precisa previsione di un importo massimale di € 5.984.03 ben si spiega appunto in funzione di tale variabilità temporale concreta, a prescindere quindi dall’applicabilità o meno del Reg. CE 261/04 o dalle conseguenze che il ritardo possa avere sulla vita di relazione del passeggero, o anche per altri aspetti.

Nei termini di cui sopra, si segnala, tra le tante altre pronunce analoghe (v. ad es. Giudice di Pace di Carrara n. 206/16), la sentenza n. 1008/16 del Giudice di Pace di Civitavecchia, dove si afferma che “l’Art. 22 della Convenzione di Montreal delinea, in sostanza, una fattispecie di danno non patrimoniale da ritardo aereo “tipizzata” – dunque, con preselezione normativa dell’interesse risarcibile – che trova la propria fonte nella stessa previsione legislativa della Convenzione di Montreal, lì dove, fissa un tetto massimo di risarcibilità collegato alla gravità dell’attesa e all’incidenza della stessa sull’interesse alla libertà personale dell’individuo, a causa dell’inadempimento contrattuale del vettore aereo”. Idem, il Tribunale di Roma, con la recente sentenza di Appello n. 4931/2018, ha condannato la compagnia aerea Air France, in relazione ad un ritardo di 24 ore, al risarcimento di € 2.600 in favore di ciascun passeggero, valorizzando la circostanza che “il settore dei contratti di trasporto aereo è soggetto alla disciplina internazionale che deroga ai principi e alle norme del codice civile sul trasporto quale la Convenzione di Montreal e il Reg. Ce 261/04. Si rileva che il vettore è responsabile ex art. 19 del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. (…) La Convenzione, pertanto, introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo…”.

Pertanto, atteso che nella specie si è verificato un ritardo di almeno 8 ore (se non 16, ove si considerino i due voli programmati), si ritiene effettivamente congruo e legittimo elevare l’importo standard di € 250,00 di cui all’art. 7 Reg. CE 261/04 a quello maggiore di € 750,00 per ciascuna delle parti istanti.

Speriamo che tale sentenza ti abbia fatto comprendere che non ci si deve accontentare della sola compensazione pecuniaria.

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