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VOLI CANCELLATI: come ottenere il rimborso del volo cancellato


In questa pagina cercheremo di darti le nuove informazioni sulla procedura per ottenere un rimborso per volo cancellato.

Devi sapere se il Tuo volo prenotato  viene cancellato  o operato con ritardo, potrai ottenere sia il rimborso che il risarcimento del danno, grazie a convenzioni, norme e leggi europee (Reg. Com n.261/2004 e Reg. Com. n.889/2002) che riconoscono un diritto ad un rimborso sino a circa 6000 euro.

L’importo varia in base alla distanza, alla gravità del ritardo e alle specifiche esigenze personali del passeggero. Si parte da un minimo di 250, 400 e 600 Euro (diritto alla compensazione pecuniaria) e si arriva sino ad un massimale di 6000 Euro (Convenzione di Montreal).

Dal primo marzo 2023 la procedura per ottenere il diritto al rimborso per i voli cancellati diventa più complicata atteso che sarà obbligatorio diffidare la compagnia aerea ed effettuare una  procedura di conciliazione obbligatoria presso l’Autorità di regolamentazione dei trasporti (ART).


Se il tuo volo è stato cancellato o ritardato hai diritto ad ottenere il rimborso aereo

Diamo qualche nozione di base.

La “cancellazione volo” si verifica quando l’operativo di un volo schedulato originariamente dalla compagnia aerea viene cancellato dalla programmazione aeroportuale.

In passato la differenziazione tra cancellazione volo e ritardo volo aveva perimetri più delineati.

Oggi, grazie all’intervento della Corte di giustizia europea è stato equiparato il concetto di cancellazione con quello di ritardo, e la cancellazione del volo è disciplinata congiuntamente dal Regolamento 261/2004/CE e dalla Convenzione di Montreal.

Il Regolamento 261/04, all’art. 6 e 7 conferma il diritto del passeggero che subisce la cancellazione del volo di ricevere una immediata assistenza aeroportuale, ad essere imbarcati su un volo alternativo.

Oltre alla dovuta assistenza, in caso di cancellazione il passeggero interessato ha diritto ad ottenere la compensazione economica e il  risarcimento per il disagio subito, che nei casi di elevata gravità può raggiungere un massimale di Euro 6.000.


Obbligo di riprotezione in capo alla compagnia aerea

La normativa europea è estremamente rigorosa in caso volo cancellato, imponendo alla compagnia aerea l’obbligo di assistere i passeggeri e di programmare immediatamente la riprotezione gratuita sul primo volo disponibile.

Nel caso in cui il passeggero non avesse più interesse ad essere riprotetto,  il vettore aereo dovrà effettuare ai sensi dell’art. 8 del Reg. Ce 261/04 il rimborso immediato del prezzo integrale del biglietto aereo e delle tasse aeroportuali.

Nell’attesa di un volo sostitutivo, la compagnia aerea deve fornire al passeggero i seguenti servizi:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • almeno due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

Cosa succede se la compagnia aerea non fornisce l’assistenza al passeggero.

Il passeggero che viene abbandonato in aeroporto, senza assistenza, può richiedere il rimborso di tute le spese che è stato costretto a sostenere presentando scontrini e ricevute relativi a pasti, sistemazione alberghiera e altri costi sostenuti durante l’attesa.


Il risarcimento dei danni e dei disagi sofferti a seguito della cancellazione

L’art. 12 del Regolamento Cee espressamente da il diritto al passeggero di richiedere il risarcimento del danno supplementare causato dalla cancellazione del volo.

È richiesta in questi casi una prova documentale del pregiudizio economico subito e del danno morale sofferto a causa di un ritardo di elevata entità.

Indispensabile, pertanto, conservare ricevute, scontrini, fatture per provare e quantificare il pregiudizio economico sofferto e l’incidenza del ritardo sulla propria sfera lavorativa e personale.

Si pensi ad un incontro di lavoro rinviato, ad un viaggio rinunciato, alla perdita di un evento ecc…


Atterraggio presso un altro aeroporto

Non sono rari gli episodi di dirottamento del volo su di un altro aeroporto.

In questi casi, bisogna differenziare se l’atterraggio in un altro aeroporto è stato determinato da un guasto tecnico o da una problematica di forza maggiore (meteo avverso)

In entrambi i casi la compagnia aerea che prende la decisione di atterrare in un altro aeroporto differente da quello previsto nel titolo di viaggio deve garantire ogni assistenza necessaria in favore dei passeggeri, trasportando con ogni mezzo idoneo i passegegri sino alla destinazione finale.

Se la compagnia aerea non effettua correttamente l’assistenza obbligatoria il passeggero avrà diritto al rimborso immediato delle spese sostenute.


Quando il diritto alla compensazione pecuniaria ed al risarcimento del danno non è dovuto?

Il passeggero che subisce la cancellazione del volo non ha diritto al rimborso se la compagnia aerea dimostra la sussistenza di una esimente..

Le esimenti più comuni sono:

  1. avverse condizioni meteorologiche;
  2. scioperi generali regolarmente comunicati con congruo preavviso;
  3. congestione del traffico aereo documentata con certificazione ufficiale delle autorità di controllo;
  4. alcuni casi di bird strike;
  5. collisione dell’aeromobile con un fulmine.

Inoltre il regolamento Ce 261/04 esclude il rimborso  se il passeggero è stato informato:

  • con almeno due settimane di preavviso;
  • nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
  • meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Importante ricordare che:

– Il pagamento della compensazione pecuniaria di euro 250. 400 o 600 euro, non pregiudica il diritto  del passeggero al risarcimento del danno supplementare, soggettivo, subito a causa del disservizio

– Il termine per richiedere il risarcimento  e di 2 anni dall’avvenuta cancellazione del volo.


Cosa fare per ottenere il rimborso dalla compagnia aerea?

Per ottenere il rimborso cancellazione volo è necessario conservare il biglietto aereo.

Se non hai conservato il titolo di viaggio, sarà anche sufficiente l’e-mail di conferma della compagnia aerea, il boarding pass (carta d’imbarco).


Qui di seguito potrai controllare l’elenco dei documenti dovrai inviare a Salvaviaggio per attivare la procedura gratuita di richiesta per ottenere il rimborso per volo cancellato:

  • copia documento personale.
  • copia della prenotazione/del biglietto aereo o carta di imbarco/ costo del biglietto aereo.
  • breve descrizione dell’accaduto.
  • eventuali spese sostenute a causa della cancellazione del volo o del ritardo del volo.

Salvaviaggio si occuperà di fornirti assistenza (GRATUITA) sia nella redazione della lettera di messa in mora sia nella procedura di conciliazione obbligatoria all’ART al fine di farti ottenere l’indennizzo ed il risarcimento previsto per il volo cancellato come specificato dalla Carta dei Diritti del Passeggero.

Scarica la App Salvaviaggio gratuita e segui la facile procedura per inviare la tua richiesta di risarcimento.

Salvaviaggio, ricevuta la documentazione (prenotazione del volo-biglietto aereo- procura firmata con i tuoi documenti), controllerà lo stato del tuo volo e, dopo qualche minuto, ti chiederà il tuo Iban bancario per bonificare sul tuo conto corrente un anticipo di Euro 250.

Se credi che scaricare la App gratuita sia complicato, potrai ottenere le tue 250 anche:

CONTROLLA SE HAI DIRITTO AL RIMBORSO IMMEDIATO

La procedura di rimborso immediato è possibile in questi casi:

  1. Ritardo aereo di almeno 3 ore;
  2. volo cancellato (senza riprotezione);
  3. volo cancellato (con riprotezione dopo 2 ore);
  4. Negato imbarco (overbooking);
  5. Perdita di coincidenza

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