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In questi giorni stiamo ricevendo moltissime richieste relative alla perdita della coincidenza di voli a causa di ritardi aerei sulla prima tratta.

Alcune richieste sulla perdita di coincidenza si riferiscono a cause che i passegegri hanno perso affidandosi ad avvocati non esperti della specifica materia del diritto turistico.

Le compagnie aeree, infatti, contestano con argomentazioni convincenti il diritto al risarcimento del danno ed alla compensazione pecuniaria rappresentando sempre giustificazioni legate al mal tempo o a problemi operativi o di natura tecnica.

Qual’è la responsabilità della compagnia aerea in caso di perdita della coincidenza

La Corte di Giustizia Europea, con Sentenza della CGUE n. 294 del maggio 2011, ha condannato la scelta dei vettori aerei di costringere le macchine a operativi stressanti, affermando che il vettore aereo ragionevolmente deve pianificare le sue risorse in tempo utile per poter disporre di un determinato margine di tempo (c.d tempistica di garanzia), per essere in grado, ove possibile, di effettuare regolarmente il volo dopo che le circostanze eccezionali sono venute meno.

Tale principio risponde all’ulteriore profilo di valutazione imposto dalla rigorosa giurisprudenza comunitaria, sul presupposto che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, ma spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare, in aggiunta, che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situazione.

La compagnia aerea deve infatti dimostrare, precisa la Corte al punto 41 della medesima sentenza, che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, egli non avrebbe palesemente potuto evitare – se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione – che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportino la cancellazione del volo.

Il principio europeo si fonda sulla circostanza che  l’emergere di circostanze eccezionali rende spesso difficile, o addirittura impossibile, l’effettuazione del volo secondo l’orario previsto.

Pertanto, il rischio di ritardo del volo, che può determinarne, in definitiva, la cancellazione, costituisce la tipica conseguenza dannosa per i passeggeri, e pertanto ben prevedibile, del verificarsi di circostanze eccezionali.

Ne consegue, specifica la Corte di Giustizia Europea, che il vettore aereo, dal momento che è tenuto, in applicazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, a porre in essere tutte le misure del caso onde ovviare a circostanze eccezionali, deve ragionevolmente, in fase di pianificazione e programmazione del volo, tener conto del rischio di ritardo connesso all’eventuale emergere di tali circostanze.

Il vettore aereo deve programmare con ampio margine di tempo i propri voli

La Corte di Giustizia Euuropea, al fine di evitare che qualsiasi ritardo, anche insignificante, che derivi dall’emergere di circostanze eccezionali conduca inevitabilmente alla cancellazione del volo, ha chiarito che il vettore aereo ragionevole deve pianificare le sue risorse in tempo utile per poter disporre di un determinato margine di tempo, per essere in grado, ove possibile, di effettuare il volo dopo che le circostanze eccezionali sono venute meno.

Se, in una siffatta situazione, un vettore aereo non dispone, per contro, di alcun margine di tempo, non si può concludere che esso abbia adottato tutte le misure del caso previste all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

Non potendo interpretare l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 come atto ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali, il compito il compito di valutare se, nelle circostanze del caso di specie, si potesse considerare che il vettore aereo aveva adottato le misure idonee in funzione della situazione è stato demandato al Giudice Nazionale.

Tuttavia spesso io giudici, omettono di valutare la perdita di coincidenza attraverso i principi della Corte di Giustizia Europea.

Cosa fare in caso di perdita di coincidenza del volo

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