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Bird strike – salvaviaggio

Il vettore aereo deve dimostrare il collegamento causale tra l’impatto dell’aeromobile con un uccello e il ritardo aereo.

  • Il birdstrike
  • Risarcimento e compensazione in caso di 3 ore di ritardo
  • Birdstrike circostanza eccezionale
  • Cosa deve provare il passeggero
  • L’onere della prova in capo al vettore aereo

1. il Birdstrike

Quando un aeromobile viene colpito da uno o più uccelli si verifica il Birdstrike.

Questo fenomeno non è così raro e si estende all’ingestione o alla collisione di volatili di ogni specie durante il volo.

Seppur possa sembrare inusuale in Italia, nel mondo, specialmente negli Stati Uniti ha una frequenza di circa 25 casi al giorno.

Ovviamente non tutti i Birdstrike determinano danni all’aeromobile, ma le compagnie aeree tendono sempre a strumentalizzare ed utilizzare tele evento per non risarcire i passegegri.

Ryanair, per esempio, nelle proprie difese richiama con una frequenza estremamente eccessiva il fenomeno del Bird Strike, incorrendo spesso in severe condanne.

Neos, invece, richiama il Bird Strike, per lo stesso giorno ma per molteplici tratte differenti strumentalizzando immotivatamente tale evento, che ove realmente accaduto potrebbe riferirsi solo ad una tratta.

È importate sapere, che tra i doveri degli aeroporti c’è proprio quello di garantire la sicurezza dello spazio aereo circostanze l’aeroporto.

Quindi lo spregiudicato richiamo ad un impatto con uccelli non sempre è una esimente per la compagnia aerea.

2. La compensazione pecuniaria per volo in ritardo tre o più ore

Quando una compagnia aerea richiama il birdstrike deve provare le eventuali conseguenze dell’impatto sulla fusoliera  e  più che altro di essere intervenuta tempestivamente per evitare le problematiche da ritardo aereo.

Ovviamente, se la compagnia aerea non prova che il ritardo è stato causato dalle conseguenze di un birdstrike, dopo le tre ore deve offrire la compensazione pecuniaria di euro 250 euro 400 o euro 600, a seconda della distanza, in base a quanto previsto dalla Corte di giustizia europea.

3. in caso di birdstrike il vettore aereo può richiamare la circostanza eccezionale?

Se un uccello viene ingerito dal motore di un aeromobile accidentalmente, o collide con la fusoliera, può sicuramente configurarsi un caso di forza maggiore.

È evidente, infatti, che tale evento non è inerente al normale svolgimento delle attività del trasporto aereo.

Tuttavia, la compagnia aerea per richiamare la forza maggiore in caso di birdstrike deve dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive e di sicurezza per evitare l’impatto e di aver poi disposto in modo tempestivo ogni azione possibile e necessaria per riproteggere i passeggeri.

Evidente che tali misure non debbano costringere la compagnia aerea a sacrifici eccessivi in termini di personale, tempi e mezzi finanziari.

4. Il passeggero vittima del ritardo come deve comportarsi?

In caso di ritardo aereo di tre o più ore, il passeggero dovrebbe essere informato e ricevere la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. Ce 261/04.

Questo tuttavia non accade mai.

E’, dunque, necessario, inviare un reclamo alla compagnia aerea entro 2 anni dal volo.

In caso la compagnia aerea non rispondesse alla richiesta o richiamasse una esimente come il birdstrike, sarà necessario portare la compagnia aerea in giudizio.

In tal caso, il passeggero ha l’onere di depositare:

  • il titolo di viaggio valido (conferma della prenotazione e/o carta d’imbarco)
  • eventuali costi sostenuti (danno patrimoniale)
  • la prova delle conseguenze pregiudizievoli causate dal ritardo (perdita di un incontro di lavoro, di un periodo di vacanza, di una cena, di un compleanno ecc…)

Come chiarito dalla cassazione Ord. 1548/18, grazie all’intervento dei legali della Salvaviaggio (Avv. Fabio Collavini), il passeggero non deve provare l’orario del volo o il ritardo essendo onere della compagnia aerea provare il corretto adempimento.

5. In caso di ritardo dovuto a Birdstrike cosa deve provare la compagnia aerea.

La compagnia aerea che richiama il Birdstrike ha sicuramente l’onere di provare che la causa del ritardo o della cancellazione sia stata la collisione con un uccello e che non poteva essere evitata.

Essenziale, infatti, dimostrare il rapporto causale tra il birdstrike, guasto all’aeromobile e ritardo del volo.

Importante evidenziare che la documentazione prodotta dalla compagnia aerea deve indicare:

  • le cause del ritardo
  • i controlli e  gli interventi tecnici resisi necessari sull’aeromobile

Tale documentazione non può essere interna, cioè prodotta dal vettore aereo, ma deve provenire dalle autorità aeroportuali preposte a tale certificazione e controllo.

La compagnia aerea non può, in sostanza, auto certificare le cause del proprio ritardo.

Sul punto la Corte di giustizia Europea ha chiarito che: “il vettore aereo deve dare contezza delle risorse spiegate in termini di personale, tempi e mezzi finanziari per garantire ai passeggeri di arrivare in orario (Giustizia UE sentenza 11/06/2020 causa C- 74/19).

6. Conclusioni

Sussiste una netta divergenza tra il legislatore che tende ad aumentare le tutele verso il passeggero, parte debole del contratto di trasporto aereo di persone, ed i giudici che vedono le cause passegegri sempre in modo negativo ed a favore della compagnie aeree.

Fortunatamente,  la Corte di giustizia europea, ha statuito che la compagnia aerea, anche in caso di Bird strike o altra causa esimente,   deve dimostrare di aver svolto la propria attività di impresa in modo da prevenire ed evitare eventi che possano pregiudicare la sicurezza dei passegegri, nel rispetto  delle risorse umane e finanziarie di cui dispone.

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