Il danno da vacanza rovinata è una fattispecie giuridica che si configura quando, durante la nostra vacanza, qualcosa non va come dovrebbe e soprattutto non va come era stato previsto dal contratto stipulato con l’agenzia viaggi o il tour operator. Quello che è certo è che dinanzi a un danno da vacanza rovinata, il turista/viaggiatore ha diritto al risarcimento.
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Danno da vacanza rovinata e giurisprudenza: facciamo chiarezza
Districarsi tra i dettami della giurisprudenza non è mai semplice; tuttavia è molto importante conoscere i propri diritti di turista, per sapere quello che si può ottenere in caso di vacanza rovinata e disservizi durante la vacanza stessa.
Ecco un breve vademecum su cosa dice la giurisprudenza per il danno da vacanza rovinata:
– Il Codice del Turismo, entrato in vigore nel 2011, parla di danno da vacanza rovinata all’art.47. Nello specifico, definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”. Il danno da vacanza rovinata, infatti, consiste proprio nell’aver perso un’occasione di relax.
– Prima del Codice del Turismo, un’importante sentenza del Tribunale di Salerno (n.15 del 24/01/2011) aveva stabilito che “in materia di responsabilità contrattuale è dato riconoscere la risarcibilità dei danni non patrimoniali”, ovvero i danni morali subiti dalla vacanza rovinata.
– Sulle modalità e l’onere della prova, invece, si è espresso chiaramente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5036 del 2014. In tema di danno morale, la sentenza stabilisce che “la raggiunta prova dell’inadempimento” (e quindi della mancanza o del disagio avvenuti durante la vacanza) “esaurisce in sé anche la prova del verificarsi del danno”. Gli “stati psichici” del turista, in questi casi, costituiscono di per sé un elemento che per ovvi motivi “non può fornire prova diretta”.
– Come vengono quantificati i danni da vacanza rovinata? Lo stabilisce la sentenza n.1304/2014 del Tribunale di Como. La liquidazione dei danni “è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito”, sia nel caso in cui sia complesso determinare l’ammontare sia nel caso in cui sia impossibile.
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