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Riportiamo, su indicazione dell’Avv. Fabio Collavini, una interessante pronuncia del Tribunale di Roma. Il caso di incidente stradale subito da un turista nel corso di un viaggio turistico organizzato (danno da vacanza rovinata), ancorché il vettore sia stato scelto dall’accompagnatore del gruppo in qualità di “preposto” del tour operator, la responsabilità esclusiva e totale dell’evento deve essere addebitata, a titolo contrattuale, in capo a quest’ultimo. Le scelte dell’accompagnatore, infatti, ricadono nella responsabilità del tour operator, ex art. 1228 e 2049 c.c.

Nella vicenda in esame un turista subisce gravi lesioni fisiche a causa del ribaltamento del pullman su cui si trovava per uno dei trasferimenti previsti dal contratto di viaggio. In particolare, il trasferimento era stato effettuato da un vettore scelto direttamente in loco dall’accompagnatore del gruppo, che, pur non essendo un dipendente del tour operator, ma un semplice preposto, non può ritenersi responsabile dell’accaduto. La disciplina applicabile, infatti, è quella dettata (ratione temporis) dal D.Lgs. n. 111 del 1995 in tema di viaggi tutto compreso, secondo cui (artt. 13 e 14) la responsabilità del venditore del pacchetto turistico è di natura contrattuale. In analogia, sono altresì applicabili alla fattispecie le norme del Codice Civile in tema di obbligazioni (artt. 1218 e ss.) e pertanto, sotto il profilo probatorio, il danneggiato dovrà provare il fatto storico mentre incombe sull’organizzatore del viaggio fornire idonea e rigorosa prova liberatoria, adducendo il caso fortuito o la forza maggiore.

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