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È oramai notizia certa che la Todomondo, una delle poche società che offriva nel web vere offerte lowcost, sia caduta sotto il peso delle esigenze commerciali “tradendo la fiducia”dei propri assistiti sino ad obbligarli a denunciare pubblicamente i gravissimi inadempimenti contrattuali di tale tour operator.
D’altro canto, quanto commesso da parte della Todomondo, è questione oramai nota agli addetti del settore, nonostante, l’art. 93 del Codice del Consumo statuisca che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore (cosi come il venditore per le proprie competenze) è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile. La chiarezza del citato articolo interviene, pertanto, in ausilio dei molti turisti che hanno subito le imposizioni commerciali poste in essere da parte della Todomondo e che inevitabilmente obbligheranno tale tour operator a risarcire oltre al prezzo integrale dl pacchetto acquistato e non usufruito, anche l’ulteriore danno lamentato per non aver di fatto goduto della vacanza acquistata e del periodo di riposo preventivato. Attenzione però, non sarà così facile ottenere il risarcimento di tali danni. Il management della Todomondo S.p.a., prima Theorema Tour non è nuova a tali strategie commerciali che ricercando guadagni massimi, scade addirittura nella truffa contrattuale danneggiando gli interessi dei turisti. Non tutti sanno infatti, che il settore turistico presenta molte insidie per il consumatore, come per esempio il termine decadenziale dei 10 giorni per inviare la domanda di risarcimento, sino al termine biennale entro il quale a rischio di decadenza bisogna instaurare un giudizio. In alcuni casi poi le statistiche provano che anche la domanda più fondata può non trovare soddisfazione incappando in errori indotti dalle complesse norme processuali. Tale organizzatore turistico, inoltre, confida in un altro deterrente e cioè quello dei costi elevati a carico del turista/consumatore per perorare in giudizio una richiesta risarcitoria il cui accoglimento, mai sicuro, può risentire di molte variabili. È dunque importantissimo affidarsi a specialisti che conoscano tutte le variabili ed i rischi per obbligare anche il Tour operator od il vettore meno incline al risarcimento a prediligere la strada della bonaria composizione della lite. Ricordando che il cosiddetto danno da vacanza rovinata – come quello conseguente al disagio ed alla delusione per un viaggio vacanza che ha tradito le attese od aspettative del consumatore – è risarcibile come danno contrattuale in quanto conseguenza dell’inadempimento totale o parziale di un contratto turistico, Vi consigliamo di affidarvi alla Salvaviaggio.com, la vostra esperienza al fine di ottenere senza costi aggiuntivi il giusto risarcimento. Affidarsi a professionisti che conoscono il settore turistico può aiutare ad ottenere un giusto risarcimento.
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