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Qualora i bagagli affidati al vettore aereo vengano smarriti, danneggiati e riconsegnati con ritardo ai passeggeri partiti per un periodo di vacanza, il vettore è tenuto a risarcire i danni patrimoniali e morali, liquidando un importo nel complesso non superiore alla soglia prevista dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, applicabile a tutte le tipologie di danno (nella specie, è stata riconosciuta ai passeggeri una somma pari al limite massimo, a fronte delle spese sostenute per il vestiario, dello stress causato dall’inutile ricerca dei bagagli e dalla necessità di acquistare indumenti, nonché del tempo sottratto alla vacanza).

In tal caso il passeggero dovrà innanzitutto presentare denunzia di smarrimento presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto (lost and found) e conservare tutti i documenti di viaggio ovvero: il biglietto aereo, il talloncino adesivo di identificazione del bagaglio e gli scontrini e le ricevute di tutto ciò che ha dovuto acquistare in conseguenza del mancato ritrovamento del bagaglio.

In caso di smarrimento, danneggiamento, furto e ritardata consegna del bagaglio, il passeggero ha diritto di agire nei confronti della compagnia aerea al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Nel caso in cui il volo faccia parte di un pacchetto viaggio tutto compreso, sarà possibile agire direttamente contro il tour operator responsabile dell’organizzazione del viaggio. salvaviaggio.com

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