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In caso di volo in ritardo che ha inciso oggettivamente su impegni o sulla vita di relazione del passeggero la compagnia aerea deve risarcire anche il danno morale entro il massimale previsto dall’Art. 22 della Convenzione di Montreal.

Riconosciuto il danno morale per volo in ritardo

Con la recentissima sentenza 4702 del dicembre 2023, è stato accolto dal Tribunale di Bari, l’appello instaurato da parte dei legali della Salvaviaggio, averso la compagnia aerea Volotea, diretto al risarcimento del danno morale subito da parte del passeggero per non aver potuto partecipare ad un concerto a causa del ritardo aereo causato sulla tratta Bari Verona.

Il Tribunale di Bari, correggendo la sentenza del Giudice di pace ha confermato che gli effetti negativi di un ritardo ove incidano sulla vita di relazione e sugli impegni di un passeggero debbano essere risarciti, seppur nei limito dell’importo massimo previsto dall’Art. 22 della Convenzione di Montreal.

Il Tribunale di Bari aderendo alla tesi difensiva dei legali del dipartimento Salvaviaggio dello studio Collavini, ha così deciso:

Tale sentenza rappresenta una ulteriore conferma che per ottenere dei risultati in un settore come quello del risarcimento da ritardo aereo è necessaria una esperienza ed una competenza altamente specializzata..

“Ne consegue che richiamate le risultanze in fatto e le considerazioni in diritto che precedono il Tribunale ritiene di riconoscere in favore del passeggero un risarcimento supplementare ex artt. 19 e 22 Convenzione di Montreal della componente non patrimoniale del danno che tiene conto dell’impossibilità per l’odierno appellante di partecipare al concerto quale evento connotato da unicità e irripetibilità.

Pertanto, Volotea S.A. deve essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale che si stima equo fissare in €. 1.000,00 in favore di ********, oltre agli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda sino all’effettivo soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da **************, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

  1. ACCOGLIE l’appello e, per l’effetto:

a. CONDANNA Volotea S.A. al risarcimento in favore di ************ della somma di €. 1.000,00 oltre interessi come in narrativa;

Così deciso in Bari, il 20.11.2023.

Il Giudice dott.ssa Simona Merra

Del resto, appare estremamente chiaro il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in caso di ritardo aereo che – con la sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-83-10 – ha affermato che:

la nozione di risarcimento supplementare deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di risarcimento supplementare quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subìto un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza”.

Sulla scorta sia della recente sentenza della Corte di Cassazione sia della pronuncia dei Giudici Europei, il Giudice dovrà sempre concedere il risarcimento del danno (anche morale) da ritardo sul volo, mentre tutti gli ulteriori danni subìti di natura patrimoniale – e per i quali si chiede un risarcimento in misura maggiore – dovranno essere rigorosamente provati dal passeggero.

In caso di ritardo aereo chiedi l’assistenza gratuita degli Avvocati della Salvaviaggio

In un settore che vede alcune compagnia aeree schierate per contestare in modo intimidatorio i diritti dei passegegri, addirittura agendo esecutivamente contro coloro che non ottengono la compensazione pecuniaria, è necessario avvalersi sempre della consulenza di avvocati con una esperienza qualificata nel settore.

Il pericolo di subire l’attacco delle compagnie aeree

Alcune compagnie aeree come Ryanair, Easyjet, si rivolgono in modo punitivo verso i passegegri che non hanno ottenuto la compensazione o risarcimento da parte dei giudici di pace, addirittura notificando precetti e pignoramenti ed aggredendo i conti correnti dei passeggeri.

Tale condotta, che non viene neppure considerata da compagnie aeree che hanno come primario interesse quello di tutelare i propri passegegri come Vueling, Wizz Air, Iberia, Volotea, Tap, conferma la necessità di essere assistiti da professionisti specializzati.

La finalità di compagnie aeree come Ryanair, Easyjet, Neos, sembra essere quella di dissuadere  i passeggeri dal richiedere tutela dei propri diritti, così potendo liberamente modificare per il furo destinazioni ed orari di volo, senza conseguenze.

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Se hai subito un risarcimento e cerchi una consulenza specializzata, comprovata da sentenze di accoglimento anche in Tribunale, contatta il dipartimento turistico dello studio legale Collavini per avere una immediata assistenza da Salvaviaggio.

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