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Il ritardo aereo è diventato una delle maggiori problematiche nel settore turistico e dei trasporti.

I vettori aerei, infatti, per ottimizzare al massimo costi e ricavi, programmano i voli con operativi speso al limite della fattibilità, esponendo i passeggeri a coincidenze capestro o a lunghissime attese in aeroporto.

Le conseguenze di questa mal practice ricadono sui diritti di chi utilizza il trasporto aereo sia per lavoro, o per esigenze personali.

Si pensi ad un professionista che parte da Roma per recarsi nella mattinata ad un impegno di lavoro o per un turista che programma un week end in una città europea.

Non serve un giudizio o l’intervento di un giudice per capire che un ritardo anche di poche ore determini un pregiudizi grave per un passeggero. Tuttavia molti giudici di pace sono restii a tutelare i diritti di chi volo.

La norma che tutela il passeggero è estremamente chiara e prevede l’intervento congiunto e senza antinomie di più leggi europee ed internazionali  dirette a omogenizzare in tutti gli ordinamenti europei la tutela di chi subisce cancellazioni o ritardi aerei.

Il principio fondamentale è che la compagnia aerea deve dare immediata informativa della problematica al passeggero attraverso una certificazione ufficiale delle autorità in merito alle cause del ritardo.

Cosa fare in caso di sentenza errata da parte del giudice di pace

Nonostante sussista un rigoroso onere probatorio in capo alla compagnia diretta a provare con documentazione ufficiale, non interna, le cause del ritardo e la tempestiva informazione verso il passeggero,  spesso i giudici non accolgano le richieste dei passeggeri sulla base della documentazione generica depositata da parte della compagnia aerea.

Si sono verificati casi in cui, in assenza di un documento attestante inequivocabilmente le cause del ritardo o della cancellazione, i giudici rigettano la domanda del passeggero sulla base di un generico bollettino Metar o di una schermata del gestionale interna della compagnia aerea.

Perchè i giudici tutelano le compagnie aeree?

Quando questo accade si verifica un profondo sgomento in chi ha subito ingiustamente un ritardo aereo e la cancellazione di un volo.

E’ duro comprendere la motivazione per cui in assenza di un documento ufficiale diretto a chiarire in modo analitico la causa del ritardo aereo o della cancellazione del volo, venga negato il diritto risarcitorio al passeggero previsto dalla legge.

Cosa fare in caso di rigetto della domanda del passeggero

I giudizi civili relativi al ritardo aereo sono competenza del Giudice di pace per valore.

Se il giudice di pace non esamina con la dovuta attenzione la documentazione depositata da parte della Compagnia aerea, rigettando la domanda attorea, sarà necessario rivolgersi al Tribunale in grado di appello.

Come accaduto in molti giudizi di appello il Tribunale di Milano in secondo grado ha riformato le sentenze del giudice di pace meneghino o di quello di Bergamo, correggendo l’orientamento ingiustificatamente sbilanciato in favore delle compagnie aeree.

A riprova della inammissibilità della documentazione prodotta, si chiama quanto deciso da parte del Tribunale di Milano, con la Sentenza n. 14402/2015 relativa ad un giudizio di Appello inerente l’infondato  rigetto da parte del giudice di pace di Milano della domanda risarcitoria avanzata da parte del passeggero.

 Il Tribunale di Milano, grazie all’intervento del dipartimento legale Salvaviaggio,   ha ribaltato la sentenza di primo grado in favore del passeggero evidenziando che la compagnia aerea aveva “invece di versare in causa documenti, provenienti dall’Autorità di controllo del traffico aereo, relativi a speciali disposizioni emanate[…] aveva dimesso copia di schermate del computer relative al volo, cioè documentazione di formazione unilaterale ed interna della parte la cui rilevanza ed idoneità probatoria è stata sin dal primo giorno contestata da controparte, onde detti “documenti” non provano affatto che siano intervenute disposizioni amministrative recanti restrizioni dell’operatività dei voli ovvero recanti prescrizioni ulteriori (rispetto a quelle standard) in punto di operazioni prodromiche al volo […]

Spiega il Tribunale di Milano che Peraltro, anche a disaminare il contenuto di dette schermate, non risulta affatto che l’autorità di controllo del traffico aereo abbia impartito alla data del volo  disposizioni speciali, ed imprevedibili, per l’operatività dei voli all’aeroporto di Milano Malpensa ([1] T. Milano, Sentenza n. 14402/2015).

Insufficienza della documentazione depositata dalle compagnie aeree

Come rilevato da molti Tribunali italiani la produzione di una serie di “schermate” generate dal sistema informatico interno del vettore aereo, in cui risultano registrate le cancellazioni dei voli interessati e le relative causali devono ritenersi “inidonee” ed insufficienti allo scopo probatorio.

Il Tribunale di Busto Arstizio sempre in un giudizio di Appello correttivo della sentenza del Giudice di pace, ha affermato che i dati inseriti dalla compagnia aerea nel proprio sistema rappresentano documenti di formazione unilaterale che, come tali, non possono certo assurgere a prova documentale dei fatti in essi riportati.

Specifica il giudice di appello che  tale tipo di documentazione non è idonea a superare il rigido onere probatorio in capo alla compagnia aerea, in quanto non è noto in che epoca tali dati siano stati immessi nel sistema e perché́, in definitiva, le registrazioni riportate sono frutto di valutazioni soggettive dello stesso vettore e non relative a fatti oggettivi (Tribunale di Busto Arsizio Sentenza n. 904/2019).

Vero è che, l’evocazione di una causa meteo quale evento incoercibile e inevitabile non può̀ essere generica, ma deve essere invece circostanziata e specifica, dovendo il vettore dimostrare la sua concreta incidenza sulla pianificazione dei voli e sulla loro operatività̀.

Se hai subito un ritardo aereo o una cancellazione del volo, è necessario affidarsi a legali esperti nella materia.

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