Ti hanno cancellato il volo e vuoi il risarcimeto per il danno che la compagnia aerea ti ha creato.
Cercando on line hai letto on line che puoi ottenere sino a 600 euro. fai attenzione perchè non è proprio così.
Non farti ingannare da informazioni errate che hanno il solo fine di farti compilare un modulo.
Di seguito potrai leggere alcuni principi di base sulla normativa che tutela i tuoi diritti di passeggero.
Volo cancellato? Ecco cosa bisogna sapere.
In Italia la disciplina del trasporto aereo passeggeri è demandata al Codice della navigazione.
Tale codice all’art. 941 prevede che: “Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali (in vigore nella Repubblica)”.
Le norma che disciplinano in Europa e quindi anche in Italia la tutela del trasporto aereo sono principalmente due:
Il Regolamento Ce 261/04 e la Convenzione di Montreal.
Nell’art. 29 della Convenzione di Montreal, intitolato «Fondamento della richiesta risarcitoria».viene disposto che:
«Nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo, in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione (…)».
Parimenti il rimando ai principi della Convenzione di Montreal trova una connotazione europea nel regolamento (CE) n. 2027/97 che espressamente prevede:
«Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal (…)», specificando all’art. 3, n. 1, che:«La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal».
I principi della Convenzione di Montreal, che la Corte di giustizia riconosce come norma eurocomunitaria, sono stati dunque trasfusi nel Il Reg. ce 261/04, che, in sostanza, trasferisce in via anticipataria alcune tutele minime previste nella richiamata convenzione.
In particolate:
- la Convenzione di Montreal prevede il diritto del passeggeri di richiedere in caso di ritardo aereo un risarcimento di natura morale e patrimoniale in un range da zero a 6.000 euro circa.
- Mentre il Regolamento 261/04, fa una gradazione inziale degli importi minimi previsti in caso di ritardo aereo indicando euro 250 per i voli inferiori a 1500 chilometri, euro 400 in favore dei voli da 1500 a 3500 chilometri ed euro 600 in caso di voli intercontinentali superiori a 3.500 chilometri.
Tale quadro normativo conferma, dunque, la medesima matrice genetica tra la Convenzione di Montreal ed il Reg. Ce 261/04, con la conseguenza che tali due norme non possano contenere principi tra loro antinomici o confliggenti nella determinazione dei parametri e delle modalità risarcitorie delle controversie relative al ritardo aereo.
Sul punto la Corte di Cassazione, proprio grazie all’intervento dei legali della Salvaviaggio, ha correttamente evidenziato che
“la normativa idonea a regolamentare il trasporto aereo scaturisce da accordi internazionali e disposizioni europee, costituite nel dettaglio dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dal Regolamento CE n. 261/2004, che contengono discipline in buona parte sovrapponibili e, quantomeno a tratti, congiuntamente applicabili, senza antinomie, presupponendo entrambe, ai fini della quantificazione del danno da ritardo, l’accesso diretto a parametri commisurati alla lunghezza della tratta e alla misura del ritardo che sono diretti a configurare la gravità dell’offesa subita dal danneggiato sulla scorta, per l’appunto, del ritardo maturato dal vettore aereo nella prestazione del servizio (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 1584/2018).
L’identità dei principi e delle finalità delle due norme, giustifica anche la detraibilità degli importi previsti in via anticipatoria per i ritardi di minima entità a titolo di compensazione pecuniaria dal Regolamento Ce 261/04 con il massimale risarcitorio indicato da parte dell’art. 22 della Convenzione di Montreal (art. 12 del reg. ce 261/04).
Il percorso normativo sin qui richiamato in tema di “risarcimento del danno da ritardo aereo” non lascia dubbi sull’obbligo delle compagnie aeree italiane di valutare la fattispecie del danno da ritardo aereo, conformandosi ai principi della Convenzione di Montreal, come trasferiti nell’Unione Europea.
Concludendo, riportare che in caso di ritardo aereo o cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a richiedere solo un importo sino a 600 euro è una informazione troppo generica e non corretta.
Perché bisogna affidarsi a professionisti competenti in caso di ritardoa ereo o cancellazione del volo?
I voli cancellati o ritardati possono stravolgere completamente i tuoi viaggi, causarti stress e farti perdere tempo prezioso che deve essere risarcito adeguatamente.
Chiedere un importo parziale solo al fine di portare profitto alle compagnie aeree e ad un sistema automatizzato di risarcimento non è corretto ne aiuta al miglioramento del settore turistico.
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- Ritardo aereo di almeno 3 ore;
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