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Nell’uso comune si utilizza impropriamente l’affermazione “ho prenotato”, per inquadrare il momento della conclusione di un contratto di albergo. Ma cosa si intende per prenotazione alberghiera?

Seppur il termine appaia di facile comprensione, il fenomeno del turismo di massa e l’evoluzione delle transazioni on line, ottimizzate attraverso siti specializzati (Booking.com, Airb&b) ha creato molteplici interpretazioni sulla natura di tale indispensabile strumento giuridico.

La prenotazione, infatti, risponde all’interesse del turista di assicurarsi la futura fruizione del servizio, assolvendo, nel contempo, molteplici profili diretti alla pianificazione dell’attività imprenditoriale dell’albergatore (calibrare l’offerta, assunzione personale, quantificazione forniture ecc..).

Discostandoci dall’oramai datato orientamento della Corte di Cassazione che inquadrava la prenotazione come un atto unilaterale di accettazione dell’offerta al pubblico permanente di alloggio da parte dell’albergatore, sottoposta a condizione sospensiva (Cass. 3 dicembre 2002 n. 17150), è, decisamente più attuale configurare la prenotazione come un contratto preparatorio, a forma libera, unilaterale, atipico, consensuale ed essenzialmente gratuito, senza alcun onere a carico del turista.

Al fine di limitare rischio imprenditoriale di lasciare la camera disponibile sino alla conclusione del contratto definitivo, sono state predisposta nella prassi alberghiera alcune condizioni contrattuali per limitare il pregiudizio determinato dalla mancata disdetta da parte del cliente.

E’ assolutamente necessario, per una buona organizzazione, sottoporre la prenotazione ad un termine cd. essenziale decorso il quale il contrattosi intende risolto.

Tale termine permetterà all’albergatore di pianificare le prenotazioni nel modo più vantaggioso possibile, evitando nel contempo, il rischio di incorrere nella sovraprenotazione delle stanze (c.d. overbooking). Seppur come detto la prenotazione sia un contratto tendenzialmente gratuito, è uso corretto prevedere nelle condizioni di contratto il versamento al momento della prenotazione di una Caparra (confirmatoria o penitenziale).

I. Quando la caparra è penitenziale in caso di disdetta la somma versata è trattenuta per intero;

II. Se la caparra è confirmatoria oltre all’importo della stessa l’albergatore può chiedere il prezzo della prestazione o il risarcimento danni.

Specialmente nei periodi di forte picco turistico può essere introdotta una penale, in caso di disdetta tardiva in cui si stabilisce a priori l’importo da risarcire in caso di mancata comunicazione della disdetta nei termini previsti. Non sussistendo specifici obblighi di forma al fine di evitare problematiche interpretative, è necessario dunque delineare e concordare in modo attento ed esaustivo tutte tutti i profili preliminari legati alle modalità di prenotazione alberghiera, pagamento, disdetta e garanzie, specialmente nei casi in cui le procedure di prenotazione vengano effettuate via telefono, mail, fax, on line o tramite altri mezzi.

Mentre il turista dovrà leggere attentamente le condizioni di contratto, indicate sul sito web o comunicate al momento della conferma della prenotazione, l’albergatore sarà tenuto a rispettare specifiche formalità per una corretta gestione del booking attraverso una scrupolosa gestione delle procedure di compilazione delle informazioni e condizioni di prenotazione nel rispetto della disponibilità e del tipo di camera per il periodo richiesto. L’esperienza maturata in tale settore ha confermato che una corretta programmazione delle procedure di prenotazione calibrata sulle modalità di pagamento e sulle richieste del cliente è l’unico modo per evitare i sempre più frequenti contrasti giudiziari derivanti da una costante trasformazione dei metodi ricerca delle offerte alberghiere e delle aspettative dei clienti.
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