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In uno dei precedenti articoli avevamo denunciato la condotta dei vettori aerei di citare in giudizio i passeggeri, che avevano ottenuto il risarcimento del danno da ritardo aereo in primo grado.

Nel caso in esame, la compagnia aerea argentina, ha propsto appello ad una sentenza del Giudice di pace di Roma, che aveva confermato l’obbligo della compagniaa erea a risarcire il danneggiamento irreparabile del babaglio di uno dei propri passegegri.

Seppure il caso di specie riguardi il danneggiamento del bagaglio, numerosi sono i casi di appello proposto dalle compagnie aeree anche in caso di smarrimento del bagaglio.

I Fatti: il danneggiamento del bagaglio

Con atto di citazione notificato il 3.4.2018 un passeggeri asssitito dalla Salvaviaggio.com (Avv. Collavini) conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Roma la Aerolineas Argentinas, esponendo che nel novembre 2017 aveva sottoscritto un contratto di trasporto con la suddetta compagnia aerea per il giorno 29.11.2017 per la tratta Santiago del Cile – Buenos Aires (volo AR1267) e Buenos Aires – Roma Fiumicino (volo AR1140).

Giunto a destinazione aveva dovuto prendere atto che il suo bagaglio era stato forzato ed irreparabilmente danneggiato ed aveva quindi provveduto alla compilazione del modulo PIR attestante il danneggiamento del collo, chiedendo poi il risarcimento al vettore argentino per mancata custodia del proprio bagaglio.

La domanda risarcitoria avanzata dal passegegro sosteneva che la compagnia aerea era incorsa in inadempimento del contratto di trasporto aereo permettendo il danneggiamento del bagaglio del passegegro nonostante l’espresso obbligo di custodia assunto ed omettendo di prestargli assistenza secondo le previsioni della normativa internazionale;

Ai sensi dell’art. 953 del codice della navigazione il vettore era responsabile per le cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario anche se prima della riconsegna il bagaglio era affidato nell’interesse del vettore ad un operatore di assistenza a terra, o ad un altro ausiliario per esigenze della “scaricazione”, o per ottemperare ad un regolamento aeroportuale.

Veniva quindi richiesto, sotto il profilo risarcitorio, benché il danno accertato fosse di gran lunga superiore a 1000 Diritti speciali di prelievo, DPS, (pari ad € 1.200,00), in quanto al danneggiamento del collo si era accompagnato il furto dei beni in esso contenuti, la richiesta risarcitoria per cercare di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia era limitata ad € 800,00, o ad altro importo ritenuto di giustizia.

Si costituiva all’udienza di prima comparizione del giudizio di primo grado la Aerolineas Argentinas S.A., che replicava che il passegero non aveva chiarito se lamentasse la distruzione completa del bagaglio, il danneggiamento parziale dello stesso, o addirittura il furto.

Lineas Aeras Argentinas contestava la domanda risarcitoria del passegegro affermando:

  • che dalle due fotografie prodotte dalla controparte, che si contestavano e disconoscevano, non era dato comprendere alcunché.
  • che che il risarcimento di € 800,00 veniva richiesto cumulativamente a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;
  • che l’art. 22 della Convenzione di Montreal non prevedeva una responsabilità oggettiva in capo al vettore aereo e si limitava a stabilire un massimale alla responsabilità contrattuale, per cui il passeggero che si assumeva danneggiato in base all’art. 2697 cod. civ. era tenuto a dimostrare non solo lo smarrimento, o la distruzione, o la ritardata consegna, ma anche l’esistenza del danno ed il nesso causale tra esso e l’evento;
  • che il il pasegegro aveva ammesso che comunque il bagaglio gli era stato riconsegnato ed avrebbe quindi dovuto specificare quali fossero i danni da lui lamentati;
  • che in base alle sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008 n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n.26975 il danno non patrimoniale era risarcibile oltre che in presenza di fatti-reato, nelle ipotesi in cui la legge prevedeva espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali e se il pregiudizio che colpiva la persona ledeva un valore di rilevanza costituzionale purché l’offesa fosse grave e tale da rendere il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che imponeva un grado minimo di tolleranza, per cui nel caso di specie di danno al bagaglio non ricorreva alcuna ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile (si richiamavano in proposito le sentenze della Corte di Cassazione 14.7.2015 n.14667 e Cass. 10.6.2015 n. 12088).

La sentenza di Primo Grado

Il Giudice di Pace di Roma con la sentenza n. 11934/2019 del 3.5.2019, accoglieva la domanda, condannando la Aerolineas Argentinas S.A. al risarcimento dei danni al bagaglio subiti daparte del passegegro nel trasporto aereo del 29.11.2017 quantificandoli equitativamente in € 500,00 oltre interessi legali dalla domanda ed al pagamento delle spese processuali.

Lineas Aereas Argentinas ha proposto appello costringendo il passeggero ad un lugo giudizio in Tribunale

IL TRIBUNALE DI ROMA HA RIGETTATO L’APPELLO PROPOSTO DA PARTE DELLA LINEAS AEREADS ARGENTINAS

Il Tribunale di Roma esaminando nell’ordine i motivi di appello, ha così deciso in favore dei diritti del passegegro asssitito dai legali della Salvaviaggio.com

1. Va anzitutto respinto il primo, col quale si sostiene che il Giudice di Pace avrebbe violato l’art. 22 della Convenzione di Montreal e l’art. 2697 cod. civ. accogliendo la domanda di risarcimento danni da responsabilità contrattuale avanzata dal passegero nella misura equitativamente liquidata di € 500,00 sulla base della sola produzione da parte dello stesso del rapporto di danneggiamento bagaglio (PIR) rilasciato dalla Lost & Found dell’aeroporto di Fiumicino, privo di efficacia probatoria.

In realtà anche se la sentenza impugnata nella motivazione ha erroneamente fatto riferimento come prova solo al rapporto di danneggiamento bagaglio, come se da solo costituisse prova sufficiente delle pretese risarcitorie dell’attore e se non esistessero altri elementi probatori e princìpi applicabili a conforto di tali pretese, il passeggero ha prodotto in primo grado la carta d’imbarco del viaggio sulla tratta Santiago del Cile – Buenos Aires AR 1287 e Buenos Aires – Roma Fiumicino AR 1140 del 29.11.2017 con lo scontrino bagaglio AR789103, nonché il rapporto di danneggiamento bagaglio presentato ad Alitalia Lost & Found – Aerolineas Argentinas Handling Agent, nel quale si parla di danneggiamento bagaglio, la richiesta di risarcimento del danno causatogli dal danneggiamento del suo bagaglio inoltrata all’indirizzo pec della compagnia aerea il 5.12.2017 e tre fotografie che rappresentano un bagaglio con un vistoso ed esteso squarcio che all’evidenza lo rende non più utilizzabile in condizioni di sicurezza e dato il materiale sintetico della valigia neppure riparabile, ed a ciò va aggiunto che la compagnia aerea attuale appellante nulla aveva replicato alla richiesta risarcitoria del passeggero e nel costituirsi nel giudizio di primo grado aveva sollevato contestazioni generiche sulle foto prodotte dalla controparte, senza peraltro mettere in dubbio la loro riferibilità al bagaglio da essa trasportato da Santiago del Cile a Roma, con scalo a Buenos Aires, il 29.11.2017, né l’irreparabilità del danno visibile nelle foto prodotte.

Lineas Aereas Argentinas nega i fatti e rappresenta circostanze non veritiere

Non é quindi vero, spiega il Tribunale di Roma, che il passegegro abbia prodotto a dimostrazione del danno solo il rapporto di danneggiamento bagaglio, che peraltro dà conferma della verifica da parte dei servizi aeroportuali incaricati nell’immediatezza della pratica risarcitoria dell’avvenuto danneggiamento del bagaglio riconsegnato al passeggero e del collegamento dello stesso al volo internazionale effettuato dalla compagnia aerea appellante, potendosi egli avvalere oltre che della prova del titolo di viaggio e dell’affidamento in custodia del bagaglio per quel viaggio, anche delle foto del bagaglio prodotte riferibili alla grossa valigia che aveva affidato in custodia il 29.11.2017 al vettore aereo appellante nel percorso Santiago del Cile – Roma Fiumicino e che gli é stata riconsegnata a Roma squarciata, corroborata dalla mancata contestazione specifica della riferibilità di quelle foto al bagaglio trasportato, non avendo peraltro la Aerolineas Argentinas articolato alcuna prova volta a dimostrare la riconsegna integra del bagaglio trasportato al passeggero, o la dipendenza del danneggiamento da caso fortuito, o forza maggiore.

Il Tribunale di Roma ha altresì rilevato

La giurisprudenza della Suprema Corte più recente, del resto, afferma che il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento), o da ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), – e lo stesso principio deve valere per la riconsegna di un bagaglio danneggiato affidato in custodia al vettore aereo – , deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo, o biglietto di viaggio, o altra prova equipollente, come nel caso di specie la carta d’imbarco ed il talloncino di affidamento in custodia del bagaglio) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore (nella specie l’inesatto adempimento dell’obbligo di custodia del bagaglio), spettando a quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione, ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito, o forza maggiore, ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza.

Sicché tanto nei voli comunitari, quanto nei voli internazionali, come quello in esame, soggetti alla disciplina della Convenzione di Montreal del 26.5.1999, esiste una presunzione di responsabilità del vettore aereo percui una volta provato l’inesatto adempimento (nella specie la riconsegna di bagaglio squarciato) l’imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile solo con la prova del caso fortuito, o della forza maggiore.

A conferma di tale interpretazione l’art. 19 della Convenzione di Montreal del 26.5.1999 stabilisce che il vettore é responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli, o merci e che tuttavia il vettore non é responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso ed i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Allo stesso modo ‘art. 953 cod. civ. del codice della navigazione nel testo vigente alla data del 29.11.2017 prevede la responsabilità del vettore per le cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano state affidate nell’interesse del vettore per esigenze di “scaricazione”, o per ottemperare ad un regolamento aeroportuale, ad un operatore di assistenza a terra, o ad altro ausiliario (vedi sulla qualificazione dell’handler come ausiliario del vettore che non ha un rapporto diretto col passeggero Cass. sez. un. 20.9.2017 n. 21850).

Il Tribunale di Roma ha concluso che: Non vi é stata poi da parte del primo Giudice alcuna violazione dell’art. 22 della Convenzione di Montreal del 26.5.1999, in quanto il passegegro ha parlato in citazione di distruzione del bagaglio ed ha prodotto:

  • sia il talloncino di affidamento del bagaglio in custodia alla Aerolineas Argentinas per il volo internazionale Santiago del Cile – Buenos Aires – Roma del 29.11.2017,
  • sia la carta d’imbarco comprovante il titolo negoziale,
  • sia le foto del bagaglio squarciato, sia il rapporto di danneggiamento bagaglio redatto subito dopo l’arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino il 30.11.2017.

Il Passeggero ha giovato altresì della mancanza di contestazioni specifiche della compagnia aerea per la prova del danneggiamento del bagaglio subito, mentre il risarcimento danni riconosciuto di € 500,00 non ha certo superato il limite risarcitorio previsto per i voli internazionali dall’art. 22 comma 2 della Convenzione di Montreal vigente alla data del 29.11.2017 di 1288 diritti speciali di prelievo, superiore a 1000 euro.

Infondato é anche il secondo motivo di appello col quale la compagnia aerea lamenta la violazione dell’art. 1226 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in quanto il primo Giudice avrebbe liquidato il danno secondo equità ancorché non fosse stata provata la sussistenza e l’entità materiale del danno liquidato equitativamente.

In realtà una volta valutati compiutamente i documenti prodotti ed il principio di non contestazione, l’esistenza del danno patito (danneggiamento per squarcio del bagaglio trasportato su volo internazionale determinante l’inutilizzabilità dello stesso) deve ritenersi pienamente provata, ed il primo Giudice ben poteva quindi valutare equitativamente il modesto danno avvalendosi di nozioni di comune esperienza senza il bisogno di ricorrere ad una costosa CTU, peraltro neppure richiesta dalle parti, mentre non é stato censurato l’importo risarcitorio riconosciuto dovuto di € 500,00 a fronte di una richiesta iniziale del Lucà di € 800,00 e di un massimale più che doppio previsto dall’art. 22 comma 2 della Convenzione di Montreal.

Infondato infine é anche il terzo motivo di appello della Aerolineas Argentinas secondo il quale il Giudice di Pace non avrebbe potuto decidere secondo equità trattandosi di contratto di trasporto aereo concluso mediante moduli o formulari in base alla previsione dell’art. 113 comma 2° c.p.c..

Ed invero il primo Giudice ha accertato secondo diritto la responsabilità contrattuale del vettore aereo, che non ha correttamente adempiuto l’obbligazione a suo carico di riconsegnare integro al passeggero all’arrivo del volo internazionale il bagaglio che lo stesso le aveva affidato in custodia, né ha fornito la prova liberatoria a suo carico del caso fortuito, o della forza maggiore, ha acquisito gli elementi probatori sopra evidenziati necessari a fornire prova dell’esistenza del danno subito dal passeggero e si é avvalso dell’equità ex art. 1226 cod. civ. solo per la valutazione del danno, che non poteva essere provato nel suo preciso ammontare.

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