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Esaminando l’area del sito della Compagnia Aerea Air France, aggiornato al febbraio 2021, abbiamo notato che le informazioni ivi richiamate, presentano alcune difficoltà interpretative e delle incongruenze con i principi dettati dalla normativa di settore.

DIRITTI DEI PASSEGGERI

Il primo rilivo da fare è che il sito della Air France richiama esclusivamente il Reg. Ce 261/04, senza mai riportare la Convenzione di Montreal.

In particolare, Air France struttura la sezione diritti dei passeggeri affermando che:

“In conformità alle disposizioni del regolamento europeo 261/2004 (Parlamento europeo / Consiglio dell’Unione europea) I diritti ivi descritti vengono applicati nelle seguenti circostanze:

Il vettore di fatto è: – Air France o KLM o  – Delta Air Lines o Kenya Airways (in partenza da un aeroporto dell’Unione europea)

Ha una prenotazione confermata sul volo

Ha effettuato il check-in e si è presentato entro l’Ora Limite di Check-in indicata o 45 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato se quest’ora non era indicata

Viaggia con un biglietto accessibile al pubblico o con un biglietto emesso nell’ambito di un programma di fedeltà

Parte da un aeroporto dell’Unione europea (UE).Tale articolo non è chiaro e porta a far cadere il passeggero in errore.

Attenzione: se parte da un aeroporto situato in un paese extra UE, i diritti descritti nel presente documento saranno validi solo se viaggia su un volo di una compagnia dell’Unione europea a destinazione di un aeroporto dell’Unione europea e se non vi è nessuna legislazione locale applicabile in partenza da questo paese“.

Oltre a non richiamare i diritti del passegegro in relazione a quanto pattuito con la ratifica della Convenzione di Montreal, appare non condividibile anche il richiamo alla applicabilità del Reg. Ce 261/04, solo in caso il Volo della compagnia aerea sia programmato con partenza da un aeroporto comunitario.
Tale affermazione non appare corretta.

Air France è, infatti, un vettore comunitario e, pertanto, il Reg. Ce trova applicazione sia con riferimento al volo di andata, che di ritorno in europa.

Tra l’altro, anche ove l’operativo del volo fosse operato per decisione della Air France da un vettore non comunitario, la compagnia aerea francese risponderebbe sempre quale vettore contrattuale dell’inadempimento del vettore “di fatto”, ai sensi degli artt. 39 e ss della Convenzione di Montreal.

1. CANCELLAZIONE

1.1 ASSISTENZA IN CASO DI CANCELLAZIONE

Se il suo volo viene cancellato, può scegliere tra:

  • continuare il viaggio fino alla destinazione finale appena possibile, a condizioni di trasporto comparabili, come indicato dal vettore, oppure ad una data successiva di suo gradimento, subordinatamente alla disponibilità di posti
  • chiedere il rimborso della/delle tratta/e non effettuata/e se decide di non continuare il viaggio e di tornare al punto di partenza indicato sul biglietto.

Offriamo inoltre:

  • un pasto o uno spuntino e/o una bevanda, a seconda della durata di attesa
  • un pernottamento (trasporto incluso) se è necessaria una notte di attesa
  • due telefonate o due mail.

1.2 RISARCIMENTO IN CASO DI CANCELLAZIONE

Nella sezione risarcimento in caso di cancellazione le informazioni riportate sul sito Air France presentano delle incongruenze.

Air France si limita a riportare:

“In caso di cancellazione del volo avrà diritto ad un risarcimento, tranne:

  • se la cancellazione è stata decisa in seguito a circostanze straordinarie che non potevano essere evitate e se la compagnia ha fatto di tutto per evitare la cancellazione.
  • è stato informato della cancellazione almeno 2 settimane prima dell’orario di partenza previsto
  • è stato informato della cancellazione tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista e le è stato proposto il riavviamento su un volo alternativo che le permetteva di partire 2 ore al massimo prima dell’ora di partenza prevista e di arrivare alla destinazione finale meno di 4 ore dopo l’ora di arrivo prevista
  • è stato informato della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza prevista e le è stato proposto il riavviamento su un volo alternativo che le permetteva di partire 1 ora al massimo prima dell’ora di partenza prevista e di arrivare alla destinazione finale meno di 2 ore dopo l’ora di arrivo prevista.

 L’indennizzo le verrà versato a mezzo assegno o bonifico bancario, oppure, con il suo accordo, sotto forma di compensazione pecuniaria. Questo indennizzo non verrà versato in aeroporto ma dovrà essere richiesto presso il servizio clientela (vedi paragrafo 5).

Importo della compensazione (non rimborsabile) – A – Voli fino a 1.500 km: 350 EUR* –

B – Voli di oltre1.500 km intra UE e tutti gli altri voli da 1.500 km a 3.500 km: 500 EUR*

– C – Voli extra UE di oltre 3.500 km: 800 EUR*

Importo dell’indennizzo – A – Voli fino a 1.500 km: 250 EUR * – B – Voli di oltre 1.500 km intra UE e tutti gli altri voli da 1.500 kms a 3.500 km: 400 EUR* – C – Voli extra UE di oltre 3.500 km: 600 EUR * 

Questa modalità schema di risarcimento si basa sul Regolamento Europeo 261/2004. Se il volo parte da un aeroporto non europeo (ma la destinazione è un paese dell’Unione Europea) possono applicarsi regolamentazioni locali e altre modalità di risarcimento. Per maggiori informazioni si rivolga al servizio clientela (vedi paragrafo 5).

Evidente appare la confusione tra gli importi indicati a titolo risarcitorio e l’indennizzo previsto da parte del Reg. Ce 261/04.

Anche in questo caso Air France non chiarisce la reale portata delle norme poste a tutela del passeggero.

Omettendo di richiamare i massimali previstio dall’Art. 22 della Convenzione di Montreal, Air france, nella prima parte del paragrafo in commento, indica importi a titolo di compensazioni non rimborsabile di euro 350, euro 500 ed Euro 800, senza alcuna corrispondenza nella fonte normativa, per poi indicare anche gli indennizzi previsti ai sensi del Reg. ce 261/04

In questo modo non appare chiaro il testo delle condizioni generali di assistenza.

2. RITARDO

2.1 ASSISTENZA IN CASO DI RITARDO

Anche con riferimento all’assistenza in caso di ritardo le informazioni riportate sul sito Air France non appaiono convincenti.

Il sito Air France riporta:

In caso di ritardo superiore a 2 ore rispetto all’ora di partenza inizialmente prevista, offriamo:

  • un pasto o uno spuntino e/o una bevanda, a seconda della durata di attesa
  • un pernottamento (trasporto incluso) se è necessaria una notte di attesa
  • due telefonate o due mail.
  • tranne se questa assistenza dovesse provocare un maggiore ritardo.

Se il volo è ritardato di almeno 5 ore e non desidera continuare il viaggio, può ottenere il rimborso della/e tratta/e non realizzata/e e, ove necessario, essere trasportato al punto di partenza indicato sul biglietto.

La normativa sul trasporto aereo, non prevede alcun limite temporale di 5 ore per azionare il dirito di recesso in caso di ritardo nella partenza.

Il coefficiente di offensività indicato dalla Corte di giustizia Europea, semmai, indica una finestra temporale di 3 ore, che viene ridotta a 2 ore nei voli nazionali, in caso di cancellazione del volo.

La valutazione su quando si possa rinunciare al volo in ritardo deve poggiare, tra l’altro, su di una analisi personale delle finalità del volo. E’ evidente infatti che se si utilizza il mezzo aereo su tratta nazionale per presenziare un impegnoi lavorativo, il ritardo di 2 o tre ore può incidere negativamente sull’interesse del passegegrio a raggiungere in ritardo la destinazione finale, giustificando la rinuncia al volo.

2.2 RISARCIMENTO IN CASO DI RITARDO

Come per il risarcimento da ritardo in caso di Cancellazione, anche in questa sezione Air Frace richiama delle voci risarcitorie concorrenti, in modo poco chiaro. Ne deriva una difficile interpretazione della normativa sul risarcimento del danno da ritardo aereo.

In caso di ritardo di almeno 3 ore all’arrivo, le verrà versato un indennizzo a mezzo assegno o bonifico bancario, oppure, con il suo accordo, sotto forma di compensazione, tranne se questo ritardo è dovuto a circostanze straordinarie che non hanno potuto essere previste dal vettore e se questo vettore ha preso tutte le misure necessarie per evitare il ritardo.

L’indennizzo non verrà versato in aeroporto ma dovrà essere richiesto presso il servizio clientela (vedi paragrafo 5). Importo della compensazione (non rimborsabile) – A – Voli fino a 1.500 km: 350 EUR* – B – Voli di oltre 1.500 km intra UE e tutti gli altri voli da 1.500 km a 3.500 km: 500 EUR* – C – Voli extra UE di oltre 3.500 km, con un ritardo superiore a 4 ore: 800 EUR*

Importo dell’indennizzo – A – Voli fino a 1.500 km: 250 EUR* – B – Voli di oltre 1.500 km intra UE e tutti gli altri voli da 1.500 km a 3.500 km: 400 EUR* – C – Voli extra UE di oltre 3.500 km con un ritardo superiore a 4 ore: 600 EUR*

Questa modalità schema di risarcimento si basa sul Regolamento Europeo 261/2004. Se il volo parte da un aeroporto non europeo (ma la destinazione è un paese dell’Unione Europea) possono applicarsi regolamentazioni locali e altre modalità di risarcimento. Per maggiori informazioni si rivolga al servizio clientela (vedi paragrafo 5).

Si ribadisce quanto eccepito sull’errato indicazione che il Reg. Ce 261/04, non si applicherebbe ai voli di rientro in Europa.

Air France è, infatti, un vettore comunitario e, pertanto, il Reg. Ce trova applicazione sia con riferimento al volo di andata, che di ritorno in europa.

3. NEGATO IMBARCO

Carente è anche la sezione relativa al negato imbarco, in quanto non soddisfa le necessarie informazioni sulla normativa a tutela del passeggero.

In caso di overbooking su un volo, la compagnia procede alla ricerca di volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di un indennizzo sotto forma di compensazione pecuniaria.

Air France/KLM garantisce inoltre a questi passeggeri un’assistenza adeguata (vedi paragrafo 3.1 qui sotto). Se AIR FRANCE/KLM prevede di negare l’imbarco su un volo, dovrà cercare passeggeri disponibili a rinunciare volontariamente alle loro prenotazioni, in cambio di compensazioni contrattuali in natura e di un’appropriata assistenza, così come descritto nel successivo punto 3.1.

Qualora si presenti un insufficiente numero di volontari e che le viene negato l’imbarco contro la sua volontà, le verranno offerti assistenza e risarcimento, purché abbia rispettato le regole di presentazione all’imbarco descritte più avanti. Non usufruirà di questa assistenza né di questo risarcimento se l’imbarco è stato negato per ragioni sanitarie, di sicurezza o a causa di documenti di viaggio inadeguati.

3.1 ASSISTENZA IN CASO DI NEGATO IMBARCO

Se le viene negato l’imbarco può scegliere tra:

  • continuare il viaggio fino alla destinazione finale appena possibile, a condizioni di trasporto comparabili, come indicato dal vettore, oppure ad una data successiva di suo gradimento, subordinatamente alla disponibilità di posti
  • chiedere il rimborso della/delle tratta/e non effettuata/e se decide di non continuare il viaggio e di tornare al punto di partenza indicato sul biglietto.

Offriamo inoltre:

  • un pasto o uno spuntino e/o una bevanda, a seconda della durata di attesa
  • un pernottamento (trasporto incluso) se è necessaria una notte di attesa
  • due telefonate o due mail.

3.2 RISARCIMENTO IN CASO DI NEGATO IMBARCO

Air france riporta anche per i casi di overbooking una elencazione di importi indicati a titolo di indennizzo non rimborsabile e indennizzo senza spiegarne i principi normativi.

In caso di negato imbarco, le verrà versato un indennizzo a mezzo assegno o bonifico bancario, oppure, con il suo accordo, sotto forma di compensazione, tranne se il negato imbarco è legato a ragioni sanitarie, di sicurezza o a causa di documenti di viaggio inadeguati.

Importo dell’indennizzo (non rimborsabile) – A – Voli fino a 1.500 km: 350 EUR* –

B – Voli di oltre 1.500 km intra UE e tutti gli altri voli da 1.500 km a 3.500 km: 500 EUR* –

C – Voli extra UE di oltre 3.500 km: 800 EUR*

Importo dell’indennizzo – A – Voli fino a 1.500 km 250 EUR* –

B – Voli di oltre 1.500 km intra UE e tutti gli altri voli da 1.500 km a 3.500 km: 400 EUR* –

C – Voli extra UE di oltre 3.500 km: 600 EUR*

Questa modalità schema di risarcimento si basa sul Regolamento Europeo 261/2004. Se il volo parte da un aeroporto non europeo (ma la destinazione è un paese dell’Unione Europea) possono applicarsi regolamentazioni locali e altre modalità di risarcimento. Per maggiori informazioni si rivolga al servizio clientela (vedi paragrafo 5).

4. SISTEMAZIONE IN CLASSE INFERIORE

Se viene sistemato contro la sua volontà in una classe di trasporto inferiore a quella indicata sul biglietto, può chiedere un rimborso del:

  • 30% del prezzo del biglietto per i voli di 1.500 km o meno, oppure
  • 50% del prezzo del biglietto per i voli di oltre 1.500 km intra-UE e per i voli da 1.500 a3.500 km, oppure
  • 75% del prezzo del biglietto per i voli extra-UE di oltre 3.500 km.

AIR FRANCE/KLM le offrirà inoltre una compensazione commerciale non rimborsabile, a seconda della differenza di prezzo tra le due cabine.

5. RICHIESTE DI RIMBORSO, DI RISARCIMENTO IN CASO DI CANCELLAZIONE O RITARDO E RICHIESTE VARIE E RICHIESTE VARIE

Air France introduce impropriamente un coefficiente temporale di 5 ore mentre, cone detto, la corte di giustizia Europea ha indicato tale termine in 3 ore.

Come indicato nel presente documento, se

  • il suo volo viene cancellato, oppure
  • il suo volo è ritardato di almeno 5 ore, oppure
  • l’imbarco le viene negato contro la sua volontà

e non desidera continuare il viaggio, può chiedere il rimborso della/e tratta/e non effettuata/e e della/e tratta/e già effettuata/e presso il nostro servizio clientela più vicino. Troverà gli indirizzi sui siti www.airfrance.com o www.klm.com.  Le richieste di rimborso e di risarcimento devono essere inviate al vettore aereo che ha operato il volo o che avrebbe dovuto operarlo. Se desidera rimanere in contatto con AIR FRANCE/KLM riguardo ad una richiesta di rimborso, un reclamo relativo ad un risarcimento o qualsiasi altra richiesta, la preghiamo di rivolgersi al servizio clientela AIR FRANCE/KLM più vicino, preferibilmente via e-mail. I contatti sono indicati sui siti www.airfrance.com o www.klm.com.

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