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La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 1584/18 ha dato ragione a Salvaviaggio, facendo chiarezza sulla  documentazione che le compagnie aeree devono obbligatoriamente esibire in giudizio per giustificare il proprio inadempimento contrattuale nei confronti delle richieste risarcitorie avanzate da parte dei passeggeri.
L´art. 942 del codice della navigazione e l´art. 19 della Convenzione di Montreal (che disciplina i trasporti internazionali) statuiscono che il vettore è sempre responsabile per danno da ritardo o da cancellazione a meno che non provi con documentazione ufficiale degli organi di controllo e gestione aeroportuale e/o meteorologica l´assoluta impossibilità della partenza.
L´onere della prova in capo al vettore aereo circa l´assenza di responsabilità grava, dunque, in modo estremamente oneroso e qualificato sul vettore.

Per provare un evento di forza maggiore la compagnia aerea che cancella un volo per condizioni atmosferiche avverse, sciopero o altra causa impeditiva deve provare con documenti ufficiali (e non con documentazione interna) la sussistenza della richiamata esimente.

La precisazione si è resa necessaria per limitare l´atteggiamento ostativo delle compagnie aeree di contestare con intento dilatorio i diritti dei passeggeri.

In passato, infatti, i vettori aerei ritenevano sufficiente depositare un documento redatto dalla stessa compagnia aerea per avvalorare la tesi difensiva del verificarsi di di una causa metereologica impeditiva della partenza.
In sostanza non basta più al vettore aereo affermare, – magari depositando la documentazione interna della stessa compagnia aerea, – che a causa del mal tempo il volo non è potuto partire in tempo, ma è tassativamente richiesto un attestato di un terzo organismo autorizzato a certificare la causa di forza maggiore e l´incidenza sulla operatività del volo.

Come comportarsi se il vettore richiama la causa di forza maggiore?

Le compagnie aeree , come ad esempio la British Airways, Vueling, Iberia,Air Europa, Emirates, AirFrance Delta,  Easyjet, ryanair nonostante le direttive della Cassazione, affrontano ancora giudizi civili giustificandosi con documentazione interna (addirittura con timbro del vettore), priva di alcun effetto probatorio ed in alcun modo utilizzabile in sede processuale.

Seppur tali giustificazioni non abbiano alcun valore, è necessario contestarle in giudizio al fine di evitare sentenze che avallino la tesi ingiustificata dei vettori aerei.

Quanto rappresentato è stato puntualmente confermato anche dalle associazioni dei consumatori che hanno pubblicato la notizia di un dirigente della Confconsumatori di Grosseto che “trovatosi alla prese con una compagnia aerea in una fattispecie di soppressione di un volo internazionale per presunto maltempo con arrivo alla destinazione prescelta con 35 ore di ritardo ha citato in giudizio la primaria ed internazionale compagnia aerea dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto”.

Il Giudice con una chiara sentenza ha condannato la compagnia aerea al rimborso del costo del biglietto statuendo che grava sul vettore l´onere di provare la causa di forza maggiore invocata, nel caso il maltempo, attraverso documentazione rilasciata da autorità governativa con l´indicazione precisa delle condizioni meteo.
Inoltre il Giudice ha altresì stabilito che le attestazioni rilasciate da funzionari della compagnia operanti in altro Stato non hanno alcun valore probatorio, ma ritardi da scioperi, neve od altro devono risultare da documenti ufficiali delle autorità aeroportuali.
Ci associamo pertanto al monito delle associazioni dei consumatori sottolineando l´importanza che i viaggiatori prendano coscienza dei loro diritti non si rassegnino di fronte alle inadempienze di colossi internazionali.

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