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In caso di ingiustificato annullamento del volo, i giudici milanesi hanno condannato la compagnia aerea a corrispondere al passeggero, oltre al danno patrimoniale – costituito dal rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei nuovi biglietti-, anche l’ulteriore risarcimento -a titolo di compensazione pecuniaria– previsto dalla normativa europea dettata a tutela del passeggero.
Tuttavia, l’errata instaurazione del giudizio ha solo parzialmente determinato la tutela dei diritti dei passeggeri. L’errore del passeggero e dei suoi legali è stato quello di aver agito personalmente anche per tutti gli altri passeggeri sul presupposto di aver acquistato personalmente i titoli di viaggio (così incorrendo giustamente nella censura del giudice di Pace), il Giudice delegato ha condannato il vettore aereo per la inspiegabile cancellazione del volo del 1 aprile 2006 e per l’assenza di preavviso, né alcuna assistenza da parte della (compagnia aerea).
Altro elemento degno di nota è che come spesso accade all’udienza del 06/03/08 la compagnia aerea con una difesa prestampata si costituiva in cancelleria eccependo preliminarmente la parziale mancanza di legittimazione attiva dell’attrice e, in subordine, insisteva nella richiesta di rigetto delle domande attoree. Il 10 dicembre 2008 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza. Il giudizio pertanto ha avuto un iter procedurale di 4 anni.
Nonostante gli errori procedurali commessi da parte degli avvocati abbiano limitato il quantum risarcitorio, la compagnia non è stata in grado nel caso di specie a provare le dichiarate circostanze eccezionali ne di aver fornito assistenza e debita informativa.
Il Giudice di Pace Milanese ha quindi accertato ” la responsabilità della (compagnia aerea) per inadempimento contrattuale e quindi il suo obbligo risarcitorio nei confronti della signora Va” per un totale di Euro 614,84 oltre ad euro 250 ai sensi del Re.Ce 261/04..
Tuttavia, se il giudizio fosse stato instaurato correttamente avrebbe determinato una condanna del giudice estremamente maggiore rispetto a quella effettivamente ottenuta, cioè al risarcimento del danno morale equitativamente considerato secondo la convenzione di Montreal art. 19 oltre ad Euro 250,00 ai sensi del Regolamento Ce 261/04, art. 7 comma 1 lett. a).Attenzione quindi a chi vi affidate!
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