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Il 2011 si apre con una novità decisamente negativa e cioè con il manifesto disinteresse da parte di una delle più attive società charter e low cost italiane a quanto prescritto da parte della normativa comunitaria in tema di assistenza ai passeggeri e applicazione della compensazione pecuniaria.
Ed infatti, la Blue Panorama Airlines, proprietaria anche del marchio Blue Express, in linea con il comportamento di molte altre compagnie aeree, dal 2011 si affida al proprio ufficio legale interno, contestando sempre e comunque le richieste risarcitorie dei propri assistiti.
Incurante delle sanzioni dell’ENAC, sembra aver deciso di porre in essere una condotta diretta a non assistere, nè a concedere la prevista compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato o cancellazione in favore dei propri passeggeri, come previsto dal Reg.Ce 261/04.
Ed infatti, nonostante tale regolamento preveda espressamente, in caso di Overbooking, cancellazione e ritardo aereo prolungato una compensazione pecuniaria di euro 250, 400 e 600 direttamente in aeroporto ed in ogni caso non oltre 7 giorni, i nuovi legali offrono tale indennizzo “banco iudicis”solo nel caso in cui il passeggero decida di citare in giudizio la compagnia aerea. Tuttavia, in sede giudiziale il vettore romano nega recisamente la corresponsione delle spese di giudizio sostenute dal passeggero, in quanto, contrariamente al precetto comunitario, ritiene erroneamente che il passeggero avrebbe dovuto intimare e mettere in mora la compagnia aerea prima di instaurare il procedimento civile.
Ebbene, la strategia attuata per esigenze di bilancio da parte di tale compagnia aerea, che necessariamente verrà posta al vaglio della Commissione ENAC, appare estremamente grave in quanto palesemente diretta a ledere i diritti dei passeggeri, i quali, nonostante l’espresso obbligo di informativa e corresponsione delle previste compensazioni ed assistenze direttamente in aeroporto ed in ogni caso non oltre 7 giorni dall’evento, di fatto, nega senza alcuno scrupolo la dovuta compensazione pecuniaria ed il conseguente risarcimento del danno ai passeggeri a meno che non decidano di affrontare un lungo e costoso giudizio civile.
La scelta della compagnia aerea in sostanza mira a defatigare i passeggeri danneggiati, sincurante delle conseguenze di non offrire alcuna assistenza e riscontro in sede aeroportuale, così obbligandoli ad instaurare un giudizio entro il termine decadenziale di due anni.
Nella speranza che l´ENAC intervenga con fermezza nel limitare tale condotta lesiva dei diritti dei passeggeri, vi invitiamo a comunicarci le vostre esperienze ed affidarvi a noi per una pronta assistenza.

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