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Dal 19 al 23 dicembre u.s. in Tutta italia ed in particolare a Milano Linate e Roma sono stati cancellati numerosi voli all´improvviso o spostati di continuo senza alcuna assistenza da parte delle compagnie aeree.
I call center per le informazioni, hanno praticamente interrotto il servizio o sono stati indotti a rispondere che la situazione era sotto controllo e che era in via di normalizzazione. I problemi dovuti alla neve sono stati amplificati dall´inadeguatezza dell´assistenza del personale di terra, tanto da far esplodere l´ira dei passeggeri che per ore, sono stati costretti a stanziare all´interno degli scali aeroportuale. Le compagnie aeree d´altro canto non hanno rispettato le prescrizioni comunitarie limitandosi a fornire delle brandine messe a disposizione dalla protezione civile, dove molte persone hanno passato la notte.
Eppure avrebbero dovuto offrire adeguata assistenza in albergo come chiaramente indicato negli articoli del Reg. 261/2004:
ART. 6
Ritardo 1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all´orario di partenza previsto
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
i) l´assistenza prevista nell´articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell´articolo 9, paragrafo 2; e
ii) quando l´orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all´orario di partenza precedentemente previsto, l´assistenza di cui all´articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l´assistenza prevista nell´articolo 8, paragrafo 1, lettera a). 2. In ogni caso l´assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.

ART. 9
Diritto ad assistenza 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell´attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
– qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
– qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l´aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro). 2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. 3. Nell´applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati. Se siete stati tra i passeggeri che hanno passato la notte in aeroporto o non avete avuto una adeguata informativa od assistenza contattateci e compilate i nostri moduli per un immediato risarcimento.
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