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Il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 29 settembre di 2009, nella causa iscritta al R.G.N. 1926/2006 ha accolto la domanda di una cittadina cubana avverso il vettore aereo BLUE PANORAMA AIRLINE S.p.A, riguardante il risarcimento dei danni e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in conseguenza dell´impedimento di essere imbarcata sul volo Milano-Havana del 17/1/2006, causato da una asserita inidoneità della documentazione personale per soggiornare in Italia.
In particolare le assistenti di volo della Blue Panorama, senza una specifica motivazione, e senza richiedere conferma alle autorità di frontiera, negavano l´imbarco alla passeggera.
A seguito dell´accaduto la cittadina Cubana chiedeva innanzi il Tribunale di Busto Arsizio la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale che quantificava rispettivamente negli importi euro 9.863.00 ed euro 10.000.00.
Nonostante le difese svolte da parte del vettore aereo italiano, la domanda risarcitoria della passeggera, è stata accolta con una condanna estremamente severa, per le seguenti motivazioni:
È chiaro il documento sottoscritto dal Console Cubano in Italia al quale ha ribadito che secondo la legge migratoria cubana, il cittadino cubano in possesso del permesso di residenza all´estero e passaporto in corso di validità non necessita di altro documento per l´ingresso in territorio cubano. Pertanto il passaporto della cittadina cubana, rispondeva ai requisiti richiesti, e le argomentazione della compagnia aerea sono state infondate.
Per questi motivi è stato deciso che il danno patrimoniale dovuto all´attrice ammonta il totale di euro 9.750,00e il danno non patrimoniale di euro 5.000,00.
Anche se, a nostro parere, come detto, la sentenza sembra molto severa, nei confronti del vettore aereo, attesa la recisa informativa del console Cubano la motivazione appare accettabile, atteso che il diniego di imbarco sarebbe dovuto essere applicato dall´autorità di polizia competente al controllo della documentazione di viaggio e non da parte delle assistenti di volo, prive di tali poteri.
Sembra infatti essere stato confermato che la documentazione nel possesso della cittadina cubana, era corretta e sufficiente per autorizzare l´imbarco.
Tale sentenza nella sua singolarità apre uno scenario estremamente interessante sotto il profilo del risarcimento del danno morale (non patrimoniale). Ed infatti, il Tribunale di Busto Arsizio, per la prima volta ha valutato un “negato imbarco” con Euro 5.000,00 di risarcimento.
Viene così confermata la gravità di tale fattispecie di inadempimento a tutela del passeggero e del turista in genere. A cura dell’Avv. Fabio Collavini

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