
Se hai subìto un ritardo aereo o una cancellazione, la prima regola è: non aspettare “che si calmi tutto”.
Quando ti capita di subire un ritardo aereo o una cancellazione (magari con Ryanair, easyJet, Lufthansa, British Airways), succede sempre la stessa scena: tu lì, con la valigia in mano, l’app che cambia orario ogni 12 minuti, il gate che diventa una leggenda metropolitana… e la compagnia che “sta verificando”.
Poi, a casa, inizia la seconda fase: email vaghe, risposte automatiche, richieste di “ulteriori documenti”, silenzi cosmici. E spesso il passeggero pensa: “Vabbè, tanto ho tempo”.
Ecco: è proprio su questo che molte difese puntano.
La strategia più comune: farti perdere tempo (e poi parlare di “prescrizione semestrale”)
In numerose controversie, i legali delle compagnie impostano una linea difensiva fatta di:
- comunicazioni poco chiare (o incomplete) sui tuoi diritti;
- tempi di risposta lunghi e rimpalli (“manca un documento”, “apri un nuovo reclamo”, “attendi 30/60/90 giorni”);
- e, quando finalmente ti muovi in modo serio (magari con un legale), l’uscita a effetto:
“È decorso il termine di 6 mesi”.
La “prescrizione a 6 mesi” NON è la regola per il trasporto aereo
Quella dei sei mesi è una previsione del Codice della Navigazione che riguarda il trasporto marittimo (navi), non il volo aereo. (Gazzetta Ufficiale)
Il problema pratico, però, è che alcune compagnie aeree come Ryanair, Easyjet, provano lo stesso a invocarla (e in qualche caso, purtroppo, riescono anche a trovare giudici che la prendono per buona, specie nei giudizi più rapidi e “standardizzati”). Il risultato? Il passeggero si ritrova a combattere anche su un’eccezione che non dovrebbe nemmeno essere in scena.
Chi subisce ritardo aereo o cancellazione deve essere informato?
1) Il Regolamento UE 261/2004 ti tutela, ma non diche entro quando devi agire
Il Regolamento riconosce compensazione/assistenza in molte ipotesi di ritardo aereo e cancellazione, ma non fissa un termine unico europeo di prescrizione: la questione viene rimessa alle regole nazionali e alla loro interpretazione.
Seppure il codice della navigazione Italiano escluda l’istituto della prescrizione all’art. Art. 949-ter in tema di prescrizione, affermando che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’art. 941”, affermando espressamente all’ultimo comma che, in Italia, “gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione (949-ter cod. Nav), la Cassazione ha ancora una volta tentato di confondere le idee affermando, immotivatamente, che tale articolo non si applicherebbe alle richieste di compensazione pecuniaria.
Morale: non esiste una “prescrizione semestrale” come regola del ritardo aereo
Esiste però una realtà processuale fastidiosa: se aspetti mesi e mesi, dai spazio a eccezioni, contestazioni, interpretazioni, rimpalli. E ogni complicazione allunga i tempi e aumenta i rischi.
Cosa fare subito (la checklist “anti-trappola”)
Se hai subìto ritardo aereo o cancellazione, fai queste cose immediatamente:
- conserva carta d’imbarco, prenotazione, ricevute (taxi, hotel, pasti);
- fai screenshot di orari e comunicazioni (app, email, sms, monitor in aeroporto);
- annota ora effettiva di arrivo (quella conta spesso più della partenza);
- non farti “chiudere” con risposte generiche o voucher buttati lì;
- contatta subito un dipartimento legale che imposti la pratica in modo corretto, completo e rapido.
Il consiglio pratico (e gratuito): attiva immediatamente la procedura Salvaviaggio
Il punto non è “avere ragione” al bar. Il punto è mettere la compagnia davanti a una richiesta strutturata, con documenti e impostazione legale, prima che la vicenda venga trascinata per mesi tra risposte automatiche e attese infinite.
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Perché?
- tagli le attese inutili;
- eviti che la compagnia “giochi” sul tempo con eccezioni creative (tipo i famosi “6 mesi”);
- imposti la pratica con metodo, così se si va in giudizio ci si va bene, non “di corsa”.
FAQ SEO: le domande che tutti fanno (e le risposte che servono)
La prescrizione a 6 mesi vale per il ritardo aereo o la cancellazione?
No: il riferimento ai sei mesi è tipico di norme del Codice della Navigazione in materia marittima, non la regola del trasporto aereo. (Gazzetta Ufficiale)
Allora perché le compagnie parlano di 6 mesi?
Perché è un’eccezione che può essere “spesa” per mettere pressione o confondere. E se il passeggero ha aspettato troppo, la causa si complica.
Conviene aspettare la risposta della compagnia?
No, conviene attivare subito la pratica con un’impostazione corretta: tempi e documenti contano.
Conclusione: in Italia, se vuoi davvero assistenza (non solo un modulo), c’è Salvaviaggio
Se hai subìto ritardo aereo o cancellazione, non regalare mesi alle risposte automatiche e alle ambiguità: agisci subito.
E se vuoi un servizio che si differenzia davvero per competenza, impostazione legale e assistenza concreta, con sedi centralizzate nelle principali città di competenza, in Italia la scelta che fa la differenza è una: il Dipartimento Legale Salvaviaggio.
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