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Le compagnie aeree nell’ultimo decennio si sono affidate alle più originali ed impalpabili giustificazioni per non risarcire i propri passeggeri nei casi di CANCELLAZIONE o RITARDO DEL VOLO.

Tra le scuse più gettonate da parte dei vettori aerei nelle sale giudiziarie per anni si sono alternate quella della congestione aeroportuale, del traffico aereo, ed ovviamente, del problema tecnico.

Tutte giustificazioni generiche e, cosa ancora più importante, non controllabili da parte del singolo passeggero. La Corte di giustizia delle Comunità Europea nella sentenza del 22 dicembre 2008 (causa C-549/07, Wallentin-Hermann contro Alitalia) interpellata da parte dell’ennesimo passeggero vittima dell’ennesima cancellazione senza avviso di un vettore aereo, ha affermato che un guasto tecnico ad un aeromobile non costituisce, in linea generale, una circostanza eccezionale idonea a escludere il diritto al risarcimento dei passeggeri che subiscono disagi nel programma di viaggio.

Tale sentenza ha una importantissima rilevanza atteso che demolisce il fondamento di quella che per anni è stata la difesa dilatoria, ed estremamente generica, dei vettori aerei comunitari che di fronte alle richieste di indennizzo dei passeggeri scontenti si giustificava affermando che il volo era stato cancellato per problemi tecnici.
In sostanza, il vettore che cancella il volo per motivi tecnici è sempre tenuto a corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati e non può più sottrarsi a tale obbligo semplicemente affermando che il volo è stato cancellato per problemi tecnici. 

Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

Obiettivo centrale è stato quello di salvaguardare il passeggero, parte debole del contratto rispetto al vettore. la compagnia aerea dovrà dimostrare non solo che si siano realizzate «circostanze eccezionali», ma anche che tali circostanze fossero inevitabili pur facendo ricorso alle misure necessarie, come utilizzare un altro aeromobile o riproteggere il passeggero su di un altro volo operato anche da parte dei altro vettore aereo. [Vai al modulo trasporto aereo – Cancellazione]

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