Danno da Vacanza Rovinata e danno morale

La cassazione con riferimento al rapporto tra danno patrimoniale e non patrimoniale nella sentenza 24044 del 13 novembre 2009, ha stabilito che l´organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione dl pacchetto turistico , anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di quest´ultimi.
Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene oramai ricompreso nell´ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale (Diritto e Giustizia, 2009).
Risulta legittima pertanto la richiesta del turista danneggiato che richieda sia il danno morale, sia lo specifico danno da Vacanza Rovinata.

Avv. Fabio Collavini 09/06/2010 14.31.34
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